Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/2010

Corte cost., ord. 19 marzo 2010, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
111/2010
Data di deposito
19 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34483

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale disciplina prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'assegno di accompagnamento. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 306 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei richiamati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall'art. 9 della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del citato d.lgs. n. 3 del 2007, per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 11 del 2009, estendendo i richiamati dicta anche alla pensione di inabilità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per effetto delle indicate pronunce, le disposizioni oggetto di impugnativa sono state espunte dall'ordinamento, proprio nella parte attinta dal dubbio di costituzionalità, con il conseguente venir meno dell'oggetto della questione sollevata dal rimettente. Per le declaratorie di illegittimità costituzionale in parte qua degli impugnati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, v. le citate sentenze n. 11/2009 e n. 306/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata, v. la citata ordinanza n. 17/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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