Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2009
Corte cost., sent. 20 marzo 2009, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2009
- Data di deposito
- 20 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:75
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33243
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. - a quello, realizzato da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono. L'art. 384, secondo comma, cod. pen. contempla una causa di non punibilità a favore di chi abbia commesso, tra gli altri, i reati di falsa testimonianza o false informazioni al pubblico ministero, qualora le informazioni o la testimonianza siano state assunte in modo non legittimo o qualora si verta in un caso in cui il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi. La norma non si applica alle false informazioni alla polizia giudiziaria che, pur non rientrando in una specifica fattispecie criminosa, possono concorrere, con gli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen.. Questa diversità di disciplina appare palesemente irragionevole, poiché tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso mediante false o reticenti informazioni alla polizia giudiziaria, vi è identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - e sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano. Tale diversità di trattamento si palesa ancor più irrazionale considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale, che ha condotto ad una sostanziale convergenza di disciplina fra le due ipotesti. - Sulla sostanziale omogeneità fra le due attività di indagine rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen. v., citata, sentenza n. 416/1996
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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