Corte costituzionale

Sentenza n. 74/2009

Corte cost., sent. 13 marzo 2009, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/2009
Data di deposito
13 marzo 2009
Data di decisione
9 marzo 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, primo periodo, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 47-ter, comma 1, primo periodo, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
  • art. 41, comma 11, primo periodo, decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008
  • art. 2, comma 5, soppresso, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 137 del 31 luglio 2007
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, Costituzione
  • art. 119, comma 4, Costituzione

Massime

Massima n. 33240

È costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia come integrati dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137 del 2007, che ne costituisce attuazione, con assorbimento delle ulteriori censure - l'art. 2, comma 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La disposizione censurata, prevedendo che «in sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro», pone un limite all'ammontare annuo statutariamente spettante alla Regione delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella medesima Regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale, e víola, perciò, il combinato disposto degli evocati parametri, il quale invece, nell'àmbito dei sei decimi del gettito dell'IRPEF, non pone alcun limite a detto ammontare.

Massima n. 33241

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47- ter , comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Tali disposizioni - che costituiscono ius superveniens -, applicando anche agli anni 2010 e 2011 il limite di 30 milioni di euro nell'erogazione a favore della Regione, introducono una disciplina analoga a quella del censurato primo periodo dell'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Massima n. 33242

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La norma in questione - la quale prevede che «a partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma» - non ha mai avuto applicazione ed è stata espressamente "soppressa" dall'art. 47- ter , secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti);

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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