Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2009
Corte cost., sent. 5 marzo 2009, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2009
- Data di deposito
- 5 marzo 2009
- Data di decisione
- 25 febbraio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 75, legge n. 599 del 31 luglio 1954
Parametri
Massime
Massima n. 33221
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. Il rimettente, infatti, rilevando che l'illecito disciplinare contestato al militare era connesso alla commissione di un delitto di considerevole gravità e dal quale era scaturita la applicazione della pena detentiva di ben un anno e quattro mesi di reclusione, evidenzia la ricorrenza del caso di particolare gravità che, in via astratta, legittima l'intervento in malam partem dell'organo cui compete l'adozione della sanzione disciplinare. Vale ad escludere la sussistenza del dedotto profilo di carenza di motivazione della ordinanza anche la circostanza - esplicitata con, sia pur sintetica, puntualità dal rimettente - che la sentenza emessa in prime cure era stata impugnata, fra l'altro, anche in quanto non aveva tenuto conto della carenza di motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare riguardo alla presenza della ipotesi «di particolare gravità» e che tale specifico motivo di impugnazione era stato rigettato con sentenza parziale emessa nella stessa data dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 33222
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, formulata sul rilievo della possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma impugnata sotto il profilo della disparità di trattamento. Infatti, se è pur vero che la prevalente giurisprudenza amministrativa appare orientata nel senso di ritenere applicabile l'impugnato articolo 75 anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, tale applicazione è stata, tuttavia, esclusa dalla medesima magistratura amministrativa nei confronti del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri ed al ruolo degli appuntati e finanzieri, nei cui confronti sono invece tuttora applicabili, rispettivamente, le disposizioni contenute negli artt. 42, quarto comma, della legge n. 1168 del 1961 e 46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961. Poiché, nel caso di specie, l'aggravamento della sanzione disciplinare è stato operato nei confronti di un militare appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che può essere utilmente comparato con quello degli appuntati e carabinieri e appuntati e finanzieri, non può, in linea di principio, disconoscersi l'inconciliabile diversità della normativa regolante il particolare aspetto in questione del procedimento disciplinare rispetto a quello relativo alle tre categorie di appartenenti alle Forze armate.
Massima n. 33223
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore». La norma in oggetto prevede la possibilità per l'organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari di stato di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, a sfavore dell'incolpato. Invero, premesso che la predetta Commissione non è un organo permanente ma un collegio che viene convocato ad hoc ogni volta che si presenti la necessità di giudicare in merito alla irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione, è manifestamente irragionevole che il Ministro o, attualmente, il responsabile della struttura amministrativa competente - cioè un soggetto che non ha partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne hanno caratterizzato l' iter - possa effettuare una reformatio in pejus del giudizio, dato che, così facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a rovesciare il giudizio che l'Organo collegiale appositamente costituito è stato chiamato a pronunciare. Inoltre, risulta violato anche l'art. 97 Cost., poiché la decisione della Commissione di disciplina, definita dal legislatore col termine "giudizio" (v. art. 60, 74 e 75 della legge n. 599/1954), non costituisce un parere obbligatorio ma non vincolante, bensì la fase conclusiva di un procedimento che, pur avendo natura amministrativa, deve essere rispettato dall'Amministrazione militare di appartenenza dell'incolpato sia per non vanificare l'attività defensionale ivi dispiegata dall'incolpato, sia per non rendere inutile lo svolgimento della fase procedurale davanti alla Commissione di disciplina. Resta assorbito il restante motivo di censura riguardante l'asserita disparità di trattamento. - Sull'assimilabilità tra i procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari amministrativi attesa la "natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione", v., citata, sentenza n. 71/1995. - Sul fatto che talune garanzie, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano, non possono mancare nei procedimenti disciplinari amministrativi v., citate, sentenze n. 505/1995 e n. 460 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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