Corte costituzionale
Sentenza n. 57/2009
Corte cost., sent. 27 febbraio 2009, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/2009
- Data di deposito
- 27 febbraio 2009
- Data di decisione
- 23 febbraio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:57
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33204
Nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, non è implausibile il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo - che risulta, anzi, confermato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto - secondo il quale la guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» conserva rilevanza penale anche a seguito delle intervenute modifiche normative e il trattamento sanzionatorio che deve essere applicato, anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 117/2007, è quello più lieve tra quelli previsti dal novellato comma 2 dell'art. 186 del codice della strada, e dunque quello della lettera a) , ponendosi la relativa disciplina, sul punto, come lex mitior , ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2, quarto comma, del codice penale. - In merito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, v, citata, Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 26132/2008.
Massima n. 33205
Nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, deve escludersi, a seguito delle ulteriori modificazioni che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono state recate, al testo delle norme censurate, dalle lettere b ) e d ) del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, la necessità di restituzione degli atti al giudice remittente per una rinnovata valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Invero, a prescindere dalla circostanza che entrambi gli interventi sono ininfluenti rispetto al giudizio principale, rende superflua ogni valutazione circa l'incidenza del ius superveniens la constatazione dell'esistenza di un ulteriore pregiudiziale profilo di inammissibilità, che inficia entrambe le questioni sollevate (Vedi massima sub c) ).
Massima n. 33206
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a ) e c ) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il primo «nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e le sanzioni amministrative accessorie», previste dalla lettera c ) del medesimo comma, «il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica»; il secondo, «nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo», e non quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c ), del medesimo art. 186, «il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti» di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo. Invero, premesso che il principio della riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce con effetto in malam partem , sempre che tale effetto consegua alla eliminazione di norme penali di favore e non discenda, invece, dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ovvero dal ripristino di una norma abrogata - essendo tali operazioni riservate al monopolio del legislatore - l'intervento avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 186 del codice della strada è chiaramente manipolativo, in quanto tende ad ottenere che alla guida in stato di ebbrezza sintomatica si applichi, non il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dalla lett. a ), bensì quello più severo previsto dalla lett. c) ; l'intervento avente ad oggetto il comma 7 del predetto art. 186, non è volto ad ottenere l'ablazione di norme penali di favore, ma mira a conseguire una rinnovata "criminalizzazione" della fattispecie contemplata da tale norma. - Sul principio che la riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce con effetti in malam partem , vedi, citata, sentenza n. 394 del 2006; sentenza n. 324 del 2008 e l'ordinanza n. 413 del 2008. - Sul fatto che sia necessario per l'ammissibilità di un intervento con effetti in malam partem che esso consegua alla eliminazione di disposizioni qualificabili come norme penali di favore, v., citata, sentenza n. 394 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate – in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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