Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2009
Corte cost., sent. 13 febbraio 2009, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2009
- Data di deposito
- 13 febbraio 2009
- Data di decisione
- 9 febbraio 2009
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:38
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Emilia Romagna n. 52 del 24 aprile 1995
Parametri
Massime
Massima n. 33170
È ammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento spiegato dalla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), in quanto la posizione di detto soggetto, pur estranea al giudizio a quo , è suscettibile di restare direttamente incisa dall'esito del giudizio della Corte. In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 67/1998 e n. 346/2001.
Massima n. 33171
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52, concernente l'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia private, sollevata in riferimento all'art. 33, primo, secondo e terzo comma, e all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto il mero richiamo ad un'affermazione del giudice di appello circa il fatto che, su taluni motivi del ricorso originario, lo stesso remittente non si era pronunciato in attesa della decisione della Corte nulla di nuovo aggiunge a quelle contenute nei precedenti provvedimenti di rimessione già dichiarati manifestamente inammissibili ed è insufficiente a fare apprezzare alla Corte la sussistenza del requisito della rilevanza della presente questione di costituzionalità. Inoltre, la sollevata questione di costituzionalità esaurisce immediatamente il petitum del giudizio principale e l'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte verrebbe a consumare ex se la tutela richiesta al giudice remittente, nella residua parte del processo principale, con la conseguenza che manca, nella specie, il carattere della incidentalità della questione, come prescritto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con assorbimento di ogni altro profilo pregiudiziale. Sul carattere incidentale della questione di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 84/2006, n. 4/2000, n. 127/1998, n. 263/1994 e n. 65/1964; ordinanze n. 175/2003, n. 17/1999 e n. 291/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento spiegato dalla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) nel presente giudizio;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 33, primo, secondo e terzo comma, e all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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