Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2009

Corte cost., sent. 6 febbraio 2009, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2009
Data di deposito
6 febbraio 2009
Data di decisione
26 gennaio 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 208, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 33162

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione. Innanzitutto, non risulta suffragata da idonea argomentazione l'affermazione del rimettente del collegamento esistente tra l'art. 2 della Costituzione con il principio della parità degli oneri contributivi enunciato dall'art. 2115 cod. civ. Va esclusa, poi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché, quanto alla parità di trattamento, essendo il personale dell'avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni il solo che percepisce compensi professionali, manca un tertium comparationis su cui operare un raffronto e, quanto alla manifesta irragionevolezza, poiché nell'ottica della traslazione degli oneri previdenziali è irrilevante la derivazione di quei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio, piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti. Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 39 Cost., poiché la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell'avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione – dal Tribunale di Siena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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