Corte costituzionale
Sentenza n. 321/2009
Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 321/2009
- Data di deposito
- 4 dicembre 2009
- Data di decisione
- 30 novembre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 7, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 34158
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. L'ordinanza di rimessione, infatti, non indica le ragioni della ritenuta violazione di tali parametri. In particolare, quanto all'art. 2 Cost., manca nell'ordinanza qualsiasi argomentazione; quanto all'art. 24 Cost., il rimettente si limita al generico ed immotivato rilievo che la disposizione censurata lascia l'appellante «privo di tutela».
Massima n. 34159
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. Secondo quanto riferito dal rimettente, l'appellante ha notificato l'appello mediante consegna diretta all'appellato; ma, nel prospettare l'indicata ingiustificata disparità di trattamento, il giudice a quo pone a raffronto il caso della notificazione dell'appello mediante ufficiale giudiziario, non con il caso della notificazione mediante consegna diretta, che costituisce l'oggetto del giudizio principale, ma con quello, del tutto diverso, della notificazione mediante il servizio postale; né il rimettente fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la denunciata disparità di trattamento avrebbe rilevanza nel giudizio a quo .
Massima n. 34160
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione. Va innanzitutto rilevato che essa, nonostante sia stata espressamente sollevata per tutte e quattro le questioni sollevate con il ricorso, si riferisce esclusivamente all'ultima di queste, con la quale viene denunciata la mancata fissazione di un termine per il deposito della copia dell'atto di appello nella segreteria del giudice di primo grado. Rispetto alle altre questioni, infatti, è del tutto irrilevante individuare il termine preciso oltre il quale scatta la sanzione di "inammissibilità" o di "definitiva improcedibilità" dell'appello. Con riferimento, poi, all'unica questione alla quale è pertinente, appare evidente che l'eccezione attiene non al preliminare profilo dell'ammissibilità, ma a quello, successivo, del merito della questione stessa.
Massima n. 34161
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per duplicazione di un adempimento già assicurato da altra disposizione che obbliga il giudice di appello di richiedere, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante, la trasmissione del fascicolo processuale con copia della sentenza impugnata. Il rimettente individua correttamente la ratio (che è quella di informare la segreteria del giudice di primo grado dell'intervenuto appello e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza) della disposizione censurata, ma erra nel ritenere che tale ratio possa essere soddisfatta dall'evocato comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La richiesta di trasmissione del fascicolo prevista da quest'ultimo comma, infatti, viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo «dopo» la costituzione in giudizio dell'appellante e, pertanto (contrariamente a quanto dedotto dal rimettente) non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell'appello. La tempestiva conoscenza dell'impugnazione, da parte della segreteria del giudice di primo grado, è invece assicurata: a) nel caso di appello notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dall'«immediato avviso scritto» della notificazione dell'impugnazione, che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 123 disp. att. cod. proc. civ.); b) nel caso (che qui interessa) di appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dal deposito della copia notificata dell'appello, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992); termine che è sicuramente anteriore alla richiesta di trasmissione del fascicolo (art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992). È, dunque, erroneo sostenere che la ratio della norma denunciata sia soddisfatta dalla sola richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado, perché questa non può sostituire né l'avviso scritto inviato dall'ufficiale giudiziario né il deposito previsto dalla disposizione censurata.
Massima n. 34162
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché prevede la grave sanzione dell'inammissibilità dell'appello quale conseguenza del mancato compimento, da parte dell'appellante, di un atto estraneo «alla struttura del giudizio di gravame», quale sarebbe il deposito di copia dell'atto di impugnazione nel caso di appello proposto senza il tramite di ufficiale giudiziario. Nel caso in cui l'appello sia notificato mediante ufficiale giudiziario, quest'ultimo è obbligato, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., a fornire «immediato avviso scritto» di tale notificazione alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In tale ipotesi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a detto avviso in forza dei suoi doveri di ufficio e della responsabilità disciplinare, civile o penale che sorgerebbe a suo carico in caso di inadempimento. Nell'ipotesi, invece, in cui la parte abbia scelto di proporre appello senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, l'unico deterrente per indurre l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata. Al fine di ottenere un ordinato e spedito svolgimento del processo, appare, perciò, non irragionevole che il legislatore - con la norma censurata - abbia posto a carico dell'appellante l'onere di depositare copia dell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità. In particolare, con tale previsione, il legislatore ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato, di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perché successivi alla costituzione in giudizio dell'appellante) ed organizzativamente onerosi e, dall'altro, di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell'interposta impugnazione, imponendo allo stesso appellante, che abbia proposto appello senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, di effettuare tale comunicazione.
Massima n. 34163
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché la norma denunciata, nel caso di notificazione a mezzo posta, farebbe irragionevolmente gravare sull'agente postale, cioè su un terzo rispetto alle parti di causa, l'obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, così rendendo arbitro tale terzo dell'inammissibilità dell'appello. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è errato. Infatti, nell'ipotesi di notificazione dell'appello a mezzo posta, nessuna disposizione pone a carico dell'agente postale né l'obbligo di depositare presso la segreteria del giudice di primo grado la copia dell'appello notificato, né l'obbligo di effettuare un avviso analogo a quello previsto per l'ufficiale giudiziario dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ.; al contrario, la norma denunciata pone a carico del solo appellante l'onere di depositare la copia dell'appello notificato a mezzo posta.
Massima n. 34164
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per l'irragionevolezza di una disposizione che, pur prevedendo l'inammissibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia dell'appello nella segreteria del giudice di primo grado, non indicherebbe, però, alcun termine perentorio per detto deposito. Infatti, alla luce dell'esigenza (sottesa alla disposizione denunciata) di fornire alla segreteria del giudice di primo grado una tempestiva e documentata notizia della proposizione dell'appello, un termine perentorio per il deposito della copia dell'appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie. Tale termine non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante; costituzione che avviene mediante il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992).
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - periodo introdotto dal comma 7 dell’art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992, periodo introdotto dal comma 7 dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 248 del 2005, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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