Corte costituzionale
Sentenza n. 318/2009
Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 318/2009
- Data di deposito
- 4 dicembre 2009
- Data di decisione
- 30 novembre 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
- art. 73, comma 3, legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
Parametri
- art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 2643, codice civile
- art. 2645, codice civile
- art. 9, legge n. 122 del 24 marzo 1989
- decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990
Massime
Massima n. 34151
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, impugnati in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere e ) ed l ), Cost., deve essere dichiarato procedibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. Fermo restando che l'inosservanza del termine di dieci giorni dalla notificazione per il deposito del ricorso determina l'improcedibilità della questione promossa in via principale e che non trova applicazione nella giustizia costituzionale la legge n. 742 del 1969 in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e premesso che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante e quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto; la decorrenza del termine di dieci giorni per il deposito del ricorso, previsto dall'art. 31, comma quarto, della legge n. 87 del 1953, deve essere correttamente ancorata alla data in cui l'atto perviene al destinatario. Il principio generale di scissione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, con conseguente anticipazione di tale perfezionamento a favore del primo al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale), è correlato all'esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, essendo, altresì, palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi dal medesimo notificante (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e perciò destinata a restare estranea alla sua sfera di disponibilità. La ratio di tale effetto anticipato rimane, invece, estranea ai casi in cui il perfezionamento della notificazione vale a stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie quello per il deposito del ricorso notificato. Infatti, non viene qui in rilievo alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante; non è identificabile un momento analogo a quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale; l'attività da compiere non dipende da altri soggetti; infine, il notificante ha interesse a verificare, allorché procede al deposito, che la notifica dell'atto sia stata raggiunta nei confronti del destinatario. Pertanto, decorrendo il termine per il deposito dal momento in cui l'atto è pervenuto al destinatario, il ricorso è da ritenersi procedibile, poiché, tra la ricezione dell'atto da parte del destinatario (18 agosto 2008) e il deposito in cancelleria (26 agosto 2008), non è spirato il termine di dieci giorni previsto dalla legge. Nel senso che la mancata osservanza del termine previsto dall'art. 31, comma quarto, della legge n. 87 del 1953 determina l'improcedibilità della questione promossa, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 162/2004, n. 303/2003, ordinanze n. 344/2006, n. 218/2006 e n. 20/2005. Sull'inapplicabilità ai giudizi davanti alla Corte costituzionale della disciplina dettata dalla legge n. 742 del 1969, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 233/1993 e ordinanza n. 126/1997. Con riferimento al principio di scissione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, vigente anche nei giudizi in via principale, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 250/2009, n. 300/2007, n. 383/2005, n. 28/2004 e n. 477/2002.
Massima n. 34152
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, impugnati in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere e ) ed l ), Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per difetto di motivazione delle censure, poiché le argomentazioni svolte dal ricorrente, benché esposte in forma molto sintetica, consentono di individuare l'oggetto del giudizio e le ragioni cui si collegano i dubbi di legittimità costituzionale, mentre l'interesse ad agire è ravvisabile in quello alla salvaguardia del riparto costituzionale delle competenze legislative.
Massima n. 34153
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, impugnato, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere e ) ed l ), Cost., in quanto, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare», disponendone la trascrizione nei registri immobiliari. La censurata disposizione regionale non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile perché non ha introdotto un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla normazione statale, ma si colloca nel quadro di detta legislazione. Avendo, infatti, l'art. 2645 cod. civ. adottato una formulazione aperta che ha comportato il superamento del principio, accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere, non può dubitarsi che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. L'atto da trascrivere viene così identificato per relationem all'effetto che è destinato a produrre. Il vincolo gravante sulle aree a parcheggio è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come diritto reale d'uso, di natura pubblicistica, che la legge pone a favore dei condomini del fabbricato cui accede e limita il diritto di proprietà dell'area; ed é senz'altro assimilabile, quanto agli effetti che ne derivano, al «diritto di uso sopra beni immobili», il cui atto costitutivo o modificativo è soggetto a trascrizione, in quanto rientrante nel catalogo degli atti contemplati dall'art. 2643 cod. civ. Perciò, anche l'atto di asservimento che costituisce quel vincolo va trascritto, ai sensi dell'art. 2645 cod. civ. Del resto, come già affermato nella sentenza n. 94 del 2003, deve ritenersi pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari la trascrizione di atti previsti da leggi speciali nazionali o regionali, nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, che prevedono, a determinati fini, la costituzione di vincoli di destinazione. Nel caso di specie, la norma censurata è stata adottata dalla Regione Liguria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente relativa al governo del territorio. Parimenti, deve escludersi la dedotta violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato perché il legislatore regionale non ha introdotto, in relazione al necessario assolvimento dell'imposta ipotecaria conseguente all'ipotesi di trascrizione in esame, una nuova fattispecie imponibile non prevista dalla legge dello Stato, ma si è mantenuto nei limiti delle proprie competenze. La circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della vigente normativa tributaria. Con riferimento alla trascrivibilità, a determinati fini, di atti previsti da leggi speciali regionali, adottate nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, v. la citata sentenza n. 94/2003.
Massima n. 34154
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, impugnato, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere e ) ed l ), Cost., in quanto prevede che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abitativo al preventivo asservimento dei terreni in favore del Comune, mediante atto trascritto nei registri immobiliari. La censurata disposizione regionale non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile perché non ha introdotto un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla normazione statale, ma si colloca nel quadro di detta legislazione. Avendo, infatti, l'art. 2645 cod. civ. adottato una formulazione aperta che ha comportato il superamento del principio, accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere, non può dubitarsi che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. L'atto da trascrivere viene così identificato per relationem all'effetto che è destinato a produrre. Del resto, come già affermato nella sentenza n. 94 del 2003, deve ritenersi pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari la trascrizione di atti previsti da leggi speciali nazionali o regionali, nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, che prevedono, a determinati fini, la costituzione di vincoli di destinazione. Nel caso di specie, la norma censurata è stata adottata dalla Regione Liguria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente relativa al governo del territorio. Parimenti, deve escludersi la dedotta violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato perché il legislatore regionale non ha introdotto, in relazione al necessario assolvimento dell'imposta ipotecaria conseguente all'ipotesi di trascrizione in esame, una nuova fattispecie imponibile non prevista dalla legge dello Stato, ma si è mantenuto nei limiti delle proprie competenze. La circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della vigente normativa tributaria. Con riferimento alla trascrivibilità, a determinati fini, di atti previsti da leggi speciali regionali, adottate nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, v. la citata sentenza n. 94/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze