Corte costituzionale

Sentenza n. 315/2009

Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
315/2009
Data di deposito
4 dicembre 2009
Data di decisione
30 novembre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 15, comma 3, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 15, comma 6, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 16, comma 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 16, comma 4, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 16, comma 6, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 16, comma 7, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 14, comma 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
  • art. 14, comma 5, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 74, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 269, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 279, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 283, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 284, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 11, Costituzione
  • direttiva CE n. 12 del 5 aprile 2006
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 193, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 5, comma 3, direttiva CEE n. 689 del 12 dicembre 1991
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 212, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 12, direttiva CE n. 12 del 5 aprile 2006
  • art. 12, direttiva CEE n. 442 del 15 luglio 1975
  • art. 208, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 34135

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, promosse in relazione agli articoli 8 e 9 dello statuto speciale ed all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, dato che essa risulta proposta in termini assolutamente generici, non essendo precisato sotto quali aspetti la disciplina provinciale delle acque reflue domestiche appresterebbe un livello di tutela dell'ambiente inferiore rispetto ai livelli uniformi stabiliti dalla normativa statale.

Massima n. 34136

E' infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia in ordine alle censure sollevate nei confronti, in particolare, del comma 4 dell'art. 15 della Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Dal tenore del ricorso emerge, infatti, chiaramente che il richiamo dei commi 3 e 4 del predetto art. 15 in realtà è frutto di un errore materiale poiché le censure sono riferite ai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 3 dell'art. 15.

Massima n. 34137

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, della legge Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. La disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione in esame risponde all'esigenza di «articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale» e quindi vincola il legislatore regionale. Pertanto, posto che la citata norma statale impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto e che tale previsione costituisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente, dettato dunque in materia di competenza esclusiva dello Stato, è in contrasto con detta disciplina statale la norma provinciale in esame che deroga ad essa, consentendo al gestore di mettere in esercizio impianti che producono emissioni prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni. Né può ritenersi che, alla luce di quanto stabilito dal legislatore statale, la prescritta autorizzazione possa essere sostituita dalla mera dichiarazione del gestore, sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto al relativo albo professionale, di conformità dell'impianto al progetto già approvato, non assicurando la predetta dichiarazione un equivalente livello di tutela dell'ambiente. In senso analogo, v. citata sentenza n. 250/2009. Sulla materia "tutela dell'ambiente", v. citata sentenza n. 225/2009. Sul contenuto della materia di tipo "oggettivo", in quanto riferito ad un bene, "l'ambiente", v. citate sentenze n. 367 e n. 378/2007; n. 12/2009. Sul contenuto della materia di tipo "finalistico", perché tende alla migliore conservazione del bene stesso, v. citate sentenze n. 104/2008; n. 10, n. 30 e n. 220/2009. Sull'affidamento allo Stato della tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela», v. citata sentenza n. 61/2009. Sull'affidamento alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale, di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, v. citate sentenze n. 62 e n. 214/2008. Sulla tutela dell'ambiente quale "limite" all'esercizio delle competenze regionali, v. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008, nonché n. 164/2009. Sulla facoltà delle Regioni di fissare livelli di tutela dell'ambiente più elevati, v. citate sentenze n. 225/2009, n. 104/2008, n. 12, n. 30 e n. 61/2009.

Massima n. 34138

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. La disciplina contenuta nella norma provinciale impugnata, nella parte in cui qualifica come impianti termici civili anche quelli la cui produzione di calore è "prevalentemente" destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari, si pone chiaramente in contrasto con quella statale, in quanto in tal modo esclude dal regime autorizzatorio di cui all'art. 284 del Codice dell'ambiente non solo quegli impianti destinati ai soli usi indicati dall'art. 283 del medesimo Codice, ma anche quelli che, sia pure in misura non prevalente, siano destinati ad usi diversi. Si delinea, in altri termini, in ambito provinciale, per un numero elevato di impianti, ricondotti alla categoria degli impianti termici civili, un regime diverso da quello definito dalla legislazione statale, costituito dalla mera denuncia di installazione o modifica, evidentemente lesivo di quel livello uniforme di tutela assicurato dal legislatore statale mediante la prescrizione della preventiva autorizzazione.

Massima n. 34139

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, in quanto, nella parte in cui attribuisce alla Giunta provinciale il compito di provvedere alla definizione dei cosiddetti sottoprodotti, senza individuare precisi criteri o vincoli, si pone in contrasto con la direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, in quanto sottrae alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a ), della medesima, in violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. In senso analogo, v. sentenza n. 62 del 2008.

Massima n. 34140

Non sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, in quanto nonostante che la norma provinciale censurata sia stata, successivamente alla proposizione del ricorso, modificata dall'art. 31 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1 in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente, non sussiste la mancata dimostrazione della non avvenuta applicazione della norma censurata nel periodo precedente alla entrata in vigore della citata modifica.

Massima n. 34141

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. Infatti, l'art. 19, comma 3, lettera b ), della legge provinciale n. 4 del 2006, come modificato dal censurato art. 16, comma 4, nella parte in cui stabilisce che l'obbligo di tenuta del formulario non è prescritto «ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale [...]», si pone in aperto contrasto sia con il predetto art. 193 del Codice dell'ambiente, il quale esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri», sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, il quale dispone che «i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione». Detta norma è, pertanto, lesiva degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s ), della Costituzione.

Massima n. 34142

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché all'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s ), della Costituzione (con assorbimento della censura riferita all'art. 117 terzo comma, Cost.). La norma provinciale impugnata, attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l'atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE.

Massima n. 34143

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. La norma provinciale impugnata stabilisce, infatti, un termine per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti assai più breve di quello fissato dal legislatore statale, in evidente violazione di un livello di tutela dell'ambiente uniforme, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari. Tale abbreviazione del termine, peraltro, altera il rapporto fra i due interessi che il termine stesso è destinato a soddisfare e cioè quello dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e quello dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in tempi ragionevoli, in un modo che risulta lesivo dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, in violazione dei predetti parametri.

Massima n. 34144

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 5, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, impugnata nella parte in cui, sostituendo il testo in lingua tedesca delle lettere j ) e aa ) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e non riportando la formulazione delle stesse in lingua italiana, violerebbero l'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670 del 1972) secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue. È di tutta evidenza che la norma impugnata, come tutta la legge provinciale n. 4 del 2008, risulta pubblicata in entrambe le lingue, ivi comprese le modifiche ai testi in tedesco di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 14 impugnato, così come, al comma 4, in entrambe le lingue è redatto il testo della modifica. Trattandosi, in ambedue i casi, di modifiche della sola traduzione, rispettivamente, in tedesco e in italiano, la redazione nella diversa lingua riporta il nuovo testo nella lingua su cui va ad incidere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, commi 3 e 6, e dell’articolo 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, della citata legge provinciale n. 4 del 2008, promosse, in relazione agli articoli 8 e 9 dello statuto speciale ed all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1 e 5, della citata legge provinciale n. 4 del 2008, promossa, in relazione all’articolo 99 dello statuto speciale di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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