Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2009

Corte cost., sent. 6 febbraio 2009, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2009
Data di deposito
6 febbraio 2009
Data di decisione
26 gennaio 2009
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:30

Parametri

Massime

Massima n. 33152

Nel conflitto di attribuzione tra enti il ricorso introduttivo del giudizio, consegnato all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile per la notificazione, è tempestivo, posto che questa si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario. Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione di intempestività nella notificazione.

Massima n. 33153

Nel conflitto di attribuzione tra enti è irrilevante ogni questione sulla validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio a persona diversa dal destinatario (e non seguita dall'invio della raccomandata), qualora la notificazione medesima abbia raggiunto comunque lo scopo.

Massima n. 33154

Non spetta alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalurus melas ), trota iridea ( Oncorhynchus mykiss ) e lavarello ( Coregonus lavaretus ) devono essere considerate "specie para-autoctone" e, pertanto, va annullata la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438, con riferimento ai punti 1, 2 e 3. La disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione e, pertanto, posto che lo Stato nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, può porre limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi (rimanendo peraltro libere, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali), la normativa statale dettata al riguardo pone limiti inderogabili alla competenza normativa regionale e questi risultano violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia delle quattro specie ittiche in discorso e considerato che il provvedimento regionale impugnato deroga in senso peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell'ecosistema. - Sulla possibilità per lo Stato di disporre, nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, limiti invalicabili di tutela, v. la cit. sentenza n. 378 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) devono essere considerate “specie para-autoctone”;

annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19), con riferimento ai punti 1, 2 e 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 26 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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