Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2009
Corte cost., sent. 6 febbraio 2009, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2009
- Data di deposito
- 6 febbraio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:30
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 22, direttiva 92/43/CEE - lett. b), direttiva CEE n. 43
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
Massime
Massima n. 33152
Nel conflitto di attribuzione tra enti il ricorso introduttivo del giudizio, consegnato all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile per la notificazione, è tempestivo, posto che questa si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario. Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione di intempestività nella notificazione.
Massima n. 33153
Nel conflitto di attribuzione tra enti è irrilevante ogni questione sulla validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio a persona diversa dal destinatario (e non seguita dall'invio della raccomandata), qualora la notificazione medesima abbia raggiunto comunque lo scopo.
Massima n. 33154
Non spetta alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa ( Cyprinus carpio ), pesce gatto ( Ictalurus melas ), trota iridea ( Oncorhynchus mykiss ) e lavarello ( Coregonus lavaretus ) devono essere considerate "specie para-autoctone" e, pertanto, va annullata la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438, con riferimento ai punti 1, 2 e 3. La disciplina dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione e, pertanto, posto che lo Stato nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, può porre limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi (rimanendo peraltro libere, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali), la normativa statale dettata al riguardo pone limiti inderogabili alla competenza normativa regionale e questi risultano violati dalla deliberazione impugnata, stante la non autoctonia delle quattro specie ittiche in discorso e considerato che il provvedimento regionale impugnato deroga in senso peggiorativo ad un divieto dettato da ragioni di cautela a protezione e tutela dell'ecosistema. - Sulla possibilità per lo Stato di disporre, nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, limiti invalicabili di tutela, v. la cit. sentenza n. 378 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) devono essere considerate “specie para-autoctone”;
annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'art. 3 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19), con riferimento ai punti 1, 2 e 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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