Corte costituzionale
Sentenza n. 299/2009
Corte cost., sent. 20 novembre 2009, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/2009
- Data di deposito
- 20 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett. d), legge della Regione Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 1, comma 50, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 1, comma 43, terzo periodo, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Massime
Massima n. 34105
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera d ), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18, nell'impugnato testo originario (e cioè nel testo vigente dal 18 luglio 2008 al 5 ottobre 2008), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e) , terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la normativa impugnata - volta a determinare le aliquote dell'imposta «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009» e, perciò, a partire dalle dichiarazioni da presentare entro il 30 settembre 2009 - è stata integralmente sostituita a far data dal 6 ottobre 2008, e cioè ben prima di poter esplicare effetti, dall'art. 28 della legge della Regione Piemonte n. 28 del 2008, a sua volta sostituito, sempre per il medesimo anno d'imposta e con decorrenza dal 22 agosto 2009, dall'art. 5 della legge della medesima Regione n. 22 del 2009. Deve ritenersi, pertanto, che la disposizione impugnata non ha esplicato alcun effetto prima della sua abrogazione. In ordine alla cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenuta abrogazione della normativa impugnata v., citate, ex plurimis , sentenze n. 200 e n. 74 del 2009; n. 439 e n. 289 del 2008).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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