Corte costituzionale
Sentenza n. 283/2009
Corte cost., sent. 6 novembre 2009, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:283
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, legge della Regione Puglia n. 14 del 10 giugno 2008
- art. 6, legge della Regione Puglia n. 14 del 10 giugno 2008
- art. 7, legge della Regione Puglia n. 14 del 10 giugno 2008
- art. 8, legge della Regione Puglia n. 14 del 10 giugno 2008
- art. 16, legge della Regione Puglia n. 14 del 10 giugno 2008
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett.e), Costituzione
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 99, e seguenti, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 34040
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ) della Costituzione, gli artt. 5, comma 2, 6 e 7 della legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, in quanto le disposizioni della suddetta legge regionale sui concorsi di idee e di progettazione concernenti i contratti sotto-soglia, ricadono nell'ambito della tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato.
Massima n. 34041
È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ) della Costituzione, l'art. 8 della legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, in quanto le disposizioni della suddetta legge regionale sui concorsi di progettazione banditi dai privati o, comunque, da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, non consentono ai privati di aderire volontariamente alla procedura prevista, ma li obbligano a farne uso, con conseguente limitazione dell'autonomia privata e violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'"ordinamento civile".
Massima n. 34042
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge Regione Puglia n. 14 del 2008 promossa, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere e ) e l ) della Costituzione, ben potendo la Regione esercitare la potestà regolamentare per attuare le disposizioni della propria legge, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 di cui alla presente sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
La CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, e degli articoli 6, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 promossa, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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