Corte costituzionale

Sentenza n. 236/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 434, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33730

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Sono quindi inammissibili, e non possono essere prese in esame in questa sede, le deduzioni di alcune parti private, dirette ad estendere il thema decidendum non soltanto attraverso l'invocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche attraverso la denuncia di disposizioni ulteriori rispetto a quelle sospettate di illegittimità costituzionale dai giudici rimettenti. Negli stessi termini, v, citate, ex plurimis , sentenze n. 56/2009; n. 86/2008; n. 244/2005; ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.

Massima n. 33731

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., «nella parte in cui troverebbe applicazione anche per i professori per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo», deve escludersi, attesa la motivazione della ordinanza di rimessione (in riferimento alla quale il dispositivo va interpretato), che la questione sia estesa anche ai docenti universitari non ancora in posizione di fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge censurata (1° gennaio 2008).

Massima n. 33732

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo. La norma impugnata stabilisce che: il periodo di fuori ruolo dei professori universitari, precedente alla quiescenza, è ridotto a due anni accademici a decorrere dal 1° gennaio 2008 e coloro che, alla data indicata, sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico; che, a decorrere dal 1°gennaio 2009, il detto periodo di fuori ruolo è ridotto ad un anno accademico e coloro che, alla medesima data, sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo, sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico; che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari è definitivamente abolito e coloro che, alla medesima data, sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine di tale anno. La predetta disposizione ha inciso sullo status professionale dei professori universitari collocati fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo, introducendo per il futuro una modificazione peggiorativa del rapporto di durata e determinando anche una contrazione del momento finale di quello status che si riflette negativamente sulla posizione giuridica già acquisita dall'interessato (cosiddetta retroattività impropria), imponendo ai docenti interessati un sacrificio ingiustificato e perciò irragionevole, che si traduce nella violazione del legittimo affidamento - derivante da un formale provvedimento amministrativo - riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita. Inoltre, la norma pone sullo stesso piano posizioni giuridiche non omogenee (docenti in servizio non ancora in posizione di fuori ruolo e docenti già collocati fuori ruolo), trascurando di considerare che il professore già in fuori ruolo è titolare in atto di uno specifico stato professionale, sul quale la norma medesima viene ad incidere in senso peggiorativo con effetto immediato, mentre il professore in servizio di ruolo, titolare di uno stato giuridico diverso, può vantare al riguardo soltanto una mera aspettativa, sicchè l'equiparazione suddetta realizza una disparità di trattamento (rappresentata dalla previsione dello stesso trattamento per situazioni giuridiche diverse), costituente autonoma violazione dell'art. 3 Cost. Ogni ulteriore profilo di censura è assorbito. - Sulla circostanza che il legislatore, in materia di successione di leggi, dispone di ampia discrezionalità, salvo - in caso di norme retroattive - il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost., e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti v., citate, ex plurimis , sentenze n. 162/2008; n. 74/2008; n. 11/2007; n. 409/2005; n. 374/2002 e n. 525/2000. - Sulla circostanza che il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 24/2009; n. 11/2007; n. 409/2005; n. 446/2002; n. 416/1999 e n. 390/1995.

Per questi motivi

per questi motivi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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