Corte costituzionale

Sentenza n. 208/2009

Corte cost., sent. 9 luglio 2009, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/2009
Data di deposito
9 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:208

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33560

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e di custodia, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Per effetto delle sentenze costituzionali n. 253/2003 e n. 367/2004, è presente nella disciplina delle misure di sicurezza il principio secondo cui si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre comunque quella detentiva, anche quando una misura meno drastica si riveli capace di soddisfare le esigenze sia di cura della persona interessata che di controllo della sua pericolosità sociale. Il rimettente ha trascurato la possibilità di pervenire, nel quadro definito dalle decisioni di cui sopra, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata. -V. i precedenti citati, sentenze n. 253/2003 e n. 367/2004. -Sulla inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268, n. 226, n. 205, n. 193/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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