Corte costituzionale

Sentenza n. 206/2009

Corte cost., sent. 9 luglio 2009, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
206/2009
Data di deposito
9 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:206

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, bis, decreto-legge n. 15 del 30 gennaio 1999
  • legge n. 78 del 29 marzo 1999

Parametri

Massime

Massima n. 33558

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2- bis , del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Premesso che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra il limite del rispetto dei principi generali di ragionevolezza e di eguaglianza e di tutela dell'affidamento e premesso ancora che non può escludersi la sostanziale retroattività della modifica introdotta dalla disposizione denunciata che incide su un contratto di durata, modificandolo nei suoi elementi costitutivi, la norma censurata, riducendo l'effettività dell'accesso al mercato delle comunicazioni alle emittenti non aventi dimensioni nazionali, è intrinsecamente irrazionale per contraddittorietà con la sua ratio . Infatti la stessa - in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo» - confligge con la libertà economica di disporre del marchio e con la finalità della norma stessa espressione diretta della libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero, ponendosi in antitesi rispetto alla previsione dell'art. 3, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo cui «i bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione», ed alla previsione dell'art. 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, per il quale «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni». - Sulla discrezionalità del legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative v., citate, ordinanze nn. 346 e 137/2008. - Sui limiti che incontra il legislatore nella emanazione di leggi con efficacia retroattiva, v, citate, sentenze n. 156/2007 e n. 282/2006. - In merito al contrasto con il canone della ragionevolezza per contraddizione fra la norma e la sua ratio, v., citata, sentenza n. 399/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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