Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2009

Corte cost., sent. 1° luglio 2009, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/2009
Data di deposito
1° luglio 2009
Data di decisione
24 giugno 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:198

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33535

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, comma secondo, del 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali «i quali dimostrino» il possesso dei requisiti esonerativo elencati nelle lettere a ), b ) e c ) del medesimo secondo comma, graverebbe in modo esclusivo del relativo onere probatorio gli imprenditori medesimi, i quali, limitatamente a tale aspetto della controversia, sarebbero, pertanto, "arbitri" dell'esito della lite. La fissazione di oggettivi e predeterminati criteri quantitativi, volti a delimitare precisamente il novero dei soggetti estranei alla disciplina del fallimento, è - a fronte di una pregressa disciplina che ancorava alla incerta, e priva di inequivoci termini di riferimento, qualificazione soggettiva di «piccolo imprenditore» il requisito per la assoggettabilità al fallimento o meno dell'operatore commerciale - nella specie conforme al principio di «semplificare la disciplina attraverso la estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia» (art. 1, comma 6, lettera a ), numero 1, della legge n. 80 del 2005). In tema di criteri direttivi concernenti la materia fallimentare, v. la citata sentenza n. 570/1989.

Massima n. 33536

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In primo luogo, ove non fossero modificati i requisiti richiesti al fine della assoggettabilità alla procedura fallimentare, l'eventuale ribaltamento dell'onere probatorio sul creditore istante o sul pubblico ministero renderebbe spesso impossibile per costoro ottenere l'accoglimento della istanza di fallimento da loro proposta; né è possibile alla Corte intervenire modificando i requisiti di assoggettabilità al fallimento, essendo ciò rimesso alla libera determinazione del legislatore. Inoltre, il rimettente omette di considerare che nella materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante (art. 15, quarto comma, e art. 1, secondo comma, lett. b, della legge fallimentare), di per sé strumento idoneo ad evitare, nei limiti di quanto ragionevolmente dovuto, la possibilità che siano dichiarati fallimenti che, date le caratteristiche del debitore, sarebbero ingiustificati. Viene, inoltre, trascurata la capacità espansiva di quanto dispone l'art. 22 della legge fallimentare, il quale riconosce una facoltà probatoria a chiunque abbia interesse ad opporsi alla dichiarazione di fallimento che, per evidenti motivi di economia processuale e, prima ancora, per la palese anomalia di sistema che deriverebbe dal riconoscerla solo in sede di gravame, non può ritenersi negata in relazione all'originario giudizio di fronte al tribunale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione fallimentare, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma secondo, del regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione fallimentare, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze