Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2009

Corte cost., sent. 1° luglio 2009, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2009
Data di deposito
1° luglio 2009
Data di decisione
24 giugno 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:197

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33531

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, fondata sul duplice rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso, da un lato, di indicare l'incidenza sul quadro probatorio complessivo degli interrogatori acquisiti e, dall'altro, di specificare se per tali atti fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen. Il primo rilievo attiene, infatti, al merito della res iudicanda , laddove la questione di costituzionalità investe, invece, il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzazione nei confronti dei coimputati degli atti acquisiti secondo le modalità sopra indicate. La circostanza, poi, che le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato siano state utilizzate per le contestazioni senza alcuna eccezione o rilievo d'ufficio, rende implicito l'avvenuto accertamento, da parte del rimettente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen.

Massima n. 33532

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma 6, cod. proc. pen., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, fondata sul duplice rilievo che il giudice a quo avrebbe omesso, da un lato, di indicare l'incidenza sul quadro probatorio complessivo degli interrogatori acquisiti e, dall'altro, di specificare se per tali atti fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen. Il primo rilievo attiene, infatti, al merito della res iudicanda , laddove la questione di costituzionalità investe, invece, il profilo preliminare, di ordine processuale, relativo all'utilizzazione nei confronti dei coimputati degli atti acquisiti secondo le modalità sopra indicate. La circostanza, poi, che le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato siano state utilizzate per le contestazioni senza alcuna eccezione o rilievo d'ufficio, rende implicito l'avvenuto accertamento, da parte del rimettente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c ) cod. proc. pen.

Massima n. 33533

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 5, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost., in quanto l'interpretazione della disciplina censurata offerta dal giudice a quo si fonda sull'erronea premessa ermeneutica secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi, rese dall'imputato prima del giudizio ed utilizzate per le contestazioni, assumano, una volta acquisite al fascicolo per il dibattimento, piena efficacia probatoria anche nei confronti dei coimputati. Al contrario, una lettura conforme al principio del contraddittorio ed esigenze di coerenza sistematica rispetto alla regolamentazione complessiva della materia racchiusa nel codice di rito (a seguito anche delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 sul giusto processo), impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dal comma 5 dell'art. 503 cod. proc. pen., non operi ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante. Con la conseguenza che - anche in forza del rinvio operato dal comma 4 all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese dall'imputato nelle fasi anteriori al giudizio possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500, comma 4.

Massima n. 33534

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 6, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost., in quanto l'interpretazione della disciplina censurata offerta dal giudice a quo si fonda sull'erronea premessa ermeneutica secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi, rese dall'imputato prima del giudizio ed utilizzate per le contestazioni, assumano, una volta acquisite al fascicolo per il dibattimento, piena efficacia probatoria anche nei confronti dei coimputati. Al contrario, una lettura conforme al principio del contraddittorio ed esigenze di coerenza sistematica rispetto alla regolamentazione complessiva della materia racchiusa nel codice di rito (anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 sul giusto processo), impongono di ritenere che il recupero probatorio per effetto delle contestazioni, prefigurato dal comma 5 dell'art. 503 cod. proc. pen. (espressamente applicabile anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3- ter , 391 e 422), non operi ai fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti diversi dal dichiarante. Con la conseguenza che - anche in forza del rinvio operato dal comma 4 all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese dall'imputato nelle fasi anteriori al giudizio possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stessi coimputati prestino consenso all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze indicate dall'art. 500, comma 4.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 503, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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