Corte costituzionale
Sentenza n. 164/2009
Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/2009
- Data di deposito
- 29 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 22 del 16 ottobre 2006
- art. 3, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 22 del 16 ottobre 2006
- art. 3, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 22 del 16 ottobre 2006
- art. 3, comma 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 22 del 16 ottobre 2006
- art. 34, legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998
- art. 3, comma 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 22 del 16 ottobre 2006
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. q), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 142, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 33455
L'art. 6 della sopravvenuta legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34, facendo salvi i vincoli paesaggistici stabiliti dalla normativa statale vigente, ha modificato sostanzialmente la disciplina dei laghi artificiali posta dal censurato art. 3 della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22; tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che quest'ultimo non abbia avuto attuazione durante il periodo di oltre un anno in cui è rimasto in vigore, è da escludere la possibilità di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso statale.
Massima n. 33456
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale - l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22. Tale normativa, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall'art. 142 del Codice del paesaggio e dei beni culturali, nonché dall'originario articolo 34 della precedente legge regionale n. 11 del 1998, ha violato la norma statale di grande riforma economico-sociale che impone il vincolo paesaggistico ed elenca le aree tutelate per legge senza distinguere tra laghi naturali e laghi artificiali, l'equiparazione dei quali è del resto desumibile anche dall'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488, e dagli artt. 54 e 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - Sulla qualificazione delle disposizioni della "legge Galasso" (d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) come norme fondamentali di riforma economico-sociale, v., citata, sentenza n. 151 del 1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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