Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2009
Corte cost., sent. 22 maggio 2009, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2009
- Data di deposito
- 22 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 14, decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
- legge n. 155 del 31 luglio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 33450
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, avendo il rimettente motivato in modo plausibile sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Massima n. 33451
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Invero, come costantemente affermato dalla Corte, le scelte legislative che riguardano la configurazione dei reati e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili in sede di costituzionalità soltanto qualora la discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato. Nel caso in esame, la pena prevista dalla norma denunziata non può definirsi manifestamente irragionevole o ingiustificata, riguardando soggetti sottoposti ad una grave misura di prevenzione perché ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, interesse quest'ultimo in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono state ritenute idonee. Né sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto a condotte delittuose similari - quali quelle integranti il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. o il delitto di cui all'art. 47- ter , comma 8, della legge n. 354 del 1975 - poiché le fattispecie poste a confronto dal rimettente sono palesemente diverse, avendo differenti presupposti soggettivi e diversa oggettività giuridica. -Sulla discrezionalità legislativa in materia di configurazione delle fattispecie criminose e del relativo trattamento sanzionatorio, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008, n. 22/2007, n. 394/2006, n. 325/2005 e n. 364/2004; ordinanze n. 41/2009 e n. 52/2008. -Sul confronto tra fattispecie necessariamente omogenee, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 del 2007 e n. 30 del 2007. -Sulla diversità tra fattispecie criminose poste a confronto, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 229/2006, n. 170/2006, n. 45/2006 e n. 438/2001.
Massima n. 33482
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Ed invero, la sussistenza di un consistente divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena stabilita per la norma impugnata rende il trattamento punitivo molto flessibile in rapporto all'esigenza di adeguamento al diverso disvalore delle violazioni che rientrano nell'ambito applicativo della fattispecie, consentendo così al giudice di graduare la pena in relazione alla gravità del fatto. Con la conseguenza che si rivela non fondato il richiamo all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), così come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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