Corte costituzionale
Sentenza n. 159/2009
Corte cost., sent. 22 maggio 2009, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/2009
- Data di deposito
- 22 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 8, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 8, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 9, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 11, comma 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 12, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 14, comma 2, ultimo periodo, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 14, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
- art. 18, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 dicembre 2007
Parametri
- art. 6, Costituzione
- art. 9, comma 1, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
- art. 7, comma 3, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
- art. 7, comma 4, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
- art. 8, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
- art. 3, Costituzione
- art. 10, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
- art. 4, comma 2, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
- art. 4, comma 5, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 4, comma 1, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
Massime
Massima n. 33435
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale, riconoscendo in modo espresso «il diritto di usare la lingua friulana [...] a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati», viola in modo palese il principio territoriale previsto dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 - secondo il quale la normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie riconosciute si applica nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza stessa - dato che attribuisce il diverso e non riconosciuto diritto ad un uso personale della lingua minoritaria. -Sulle minoranze linguistiche, v. le citate sentenze nn. 406/1999, 231/1998, 15/1996, 261 e 15/1995, 62/1992, 768/1988, n. 289/1987, n. 312/1983, 28/1982, 14/1965, 128/1963, 46 e 1/1961, 38/1960. -Sulla maggiore forza che l'ordinamento attribuisce alle norme di attuazione degli statuti speciali rispetto alla legislazione ordinaria sia dello Stato che delle Regioni, v. le citate sentenze n. 132/2009, n. 341/2001, n. 212/1994 e n. 20/1956.
Massima n. 33436
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, i quali prevedono la redazione «in friulano» degli atti «comunicati alla generalità dei cittadini» anche al di fuori dell'ambito dei suddetti Comuni (comma 1) e la «presenza della lingua friulana [...] anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinati all'intera Regione» (comma 3). È evidente, infatti, la violazione del principio che tutela l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico, dato che le censurate disposizioni sanciscono il dovere, da parte della Regione e degli enti locali in cui si applicano le norme di tutela (nonché dei relativi "enti strumentali"), di usare la lingua friulana anche per le comunicazioni che fuoriescano dai suddetti ambiti territoriali.
Massima n. 33437
È costituzionalmente illegittimo - restando assorbite le ulteriori censure - l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale contempla una mera facoltà della «ripetizione degli interventi in lingua italiana», ovvero del «deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta» nei dibattiti dei Consigli comunali in cui si può utilizzare la lingua friulana. Infatti, la norma invocata a parametro interposto, vale a dire l'art. 7 della legge n. 482 del 1999, prescrive la «immediata traduzione» di tali interventi; inoltre, il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 482 del 1999, nel riconoscere agli appartenenti alla minoranza linguistica protetta facenti parte degli organi collegiali degli enti locali e regionali il diritto di utilizzare la diversa lingua, lo bilancia con la previsione di «una immediata traduzione in lingua italiana» a garanzia sia degli altri componenti che «dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela» sia della stessa complessiva funzionalità degli organi pubblici interessati. La puntuale e sollecita comprensione degli interventi svolti in seno ad un organo collegiale è fondamentale ai fini del suo corretto funzionamento, specie, ove si tratti di un organo elettivo di un ente pubblico, in cui la comunicazione secondo modalità linguistiche immediatamente accessibili è il presupposto per un appropriato confronto dialettico. A sua volta, detto confronto è una delle modalità di estrinsecazione del principio democratico; sicché, la garanzia della contestuale conoscenza, nella «lingua ufficiale della Repubblica», da parte di tutti i componenti l'organo collegiale del contenuto degli atti e degli interventi posti in essere in quella sede è condizione essenziale perché il confronto democratico possa aver luogo.
Massima n. 33438
È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 11, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, in quanto, contemplando la facoltà per i Comuni di adottare toponimi anche nella sola lingua friulana, è incompatibile con la previsione dettata dal legislatore statale (art. 10, legge 15 dicembre 1999, n. 482) che legittima l'uso dei toponimi nella lingua minoritaria solo «in aggiunta ai toponimi ufficiali».
Massima n. 33439
È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 12, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, in quanto, stabilendo che al momento dell'iscrizione scolastica «i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana», configura un meccanismo di scelta che si sostanzia in una sorta di opzione negativa. Qualora i genitori non vogliano che ai figli sia impartito l'insegnamento della lingua friulana, sono tenuti a comunicarlo al momento dell'iscrizione, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica. Il silenzio serbato sul punto dai genitori equivale ad un vero e proprio assenso, fatta salva la possibilità di modificare tale decisione in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico. In tal modo, la censurata disposizione contrasta palesemente con quanto previsto dal legislatore statale nell'art. 4, commi 2 e 5, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che stabilisce, invece, che «al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza», a garanzia della piena libertà educativa della famiglia. Non può quindi parlarsi della disposizione censurata come di una mera variante procedurale per permettere l'espressione del consenso, dal momento che la legge n. 482 del 1999 ha inteso garantire la piena libertà di coloro che sono chiamati a compiere una scelta di rilevante valore civile e culturale.
Massima n. 33440
È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 14, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale, prevedendo l'insegnamento della lingua friulana per almeno un'ora alla settimana, contrasta con l'art. 4, comma 2, della legge n. 482 del 1999, che attribuisce all'autonomia didattica delle scuole la deliberazione dei tempi di insegnamento della lingua friulana. L'autonomia delle istituzioni scolastiche non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma è altrettanto innegabile che a tali istituzioni debbono essere lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare. Orbene, l'art. 4, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 contempera le ragioni sottese alla tutela e valorizzazione della lingua friulana in ambito didattico e l'autonoma determinazione dei percorsi formativi tracciati dalle istituzioni scolastiche, ma la previsione di una fascia temporale minima, comunque obbligatoria, di insegnamento della lingua friulana, altera detto equilibrio; d'altra parte, la programmazione dell'offerta didattica dipende anche dal numero delle richieste di insegnamento della lingua friulana che potranno pervenire dalle famiglie. -Sull'autonomia scolastica, v. la citata sentenza n. 13/2004.
Massima n. 33441
È costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori censure, l'art. 14, comma comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, il quale, prevedendo l'uso della lingua friulana come «lingua veicolare» (vale a dire che la lingua minoritaria viene indicata come modalità sussidiaria e strumentale di comunicazione per l'insegnamento di altre discipline), confligge con l'art. 4, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che attribuisce all'autonomia delle scuole la deliberazione delle «metodologie» didattiche da utilizzare, mentre la previsione, da parte della norma censurata, che si debba adottare «il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato» della lingua friulana limita drasticamente le scelte didattiche operabili dalla scuola. Inoltre, l'apprendimento veicolare integrato delle lingue dovrebbe presupporre un consenso generalizzato alla frequenza dei corsi di insegnamento della lingua friulana, poiché altrimenti coloro che non frequentano questi corsi sarebbero privati dell'insegnamento delle materie «veicolate» dal friulano o alcuni insegnamenti dovrebbero essere effettuati due volte.
Massima n. 33442
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, sollevata in riferimento all'art. 6 della Costituzione, in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482. La censurata disposizione, nel legittimare la Regione a «sostenere» l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, non vìola l'art. 4 della legge n. 482 del 1999, dal momento che il legislatore regionale si è limitato a prevedere una mera possibilità di sostegno economico da parte della stessa Regione alle istituzioni scolastiche (di qualsiasi grado) che, nella loro autonomia, ritengano utile sviluppare, anche in aree esterne alla zonizzazione territoriale, l'insegnamento della lingua friulana. Non solo disposizioni del genere erano già contenute nella legge regionale n. 15 del 1996 (artt. 19 e 27), ma gli artt. 12, comma 2, 14 e 16 della stessa legge n. 482 del 1999 prevedono la possibilità per le Regioni di sostenere, mediante le loro finanze, iniziative culturali od informative connesse alle lingue minoritarie senza incontrare limiti territoriali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, e 14, commi 2, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2007, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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