Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2009
Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2009
- Data di deposito
- 8 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:142
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33392
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui il fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli (art. 416 cod. proc. pen., 130 disp. att. cod. proc. pen. e 3 d.m. 30 settembre 1989, n. 334). L'intervento additivo richiesto dal rimettente - mediante l'introduzione di una nuova causa di nullità - avrebbe l'effetto di determinare una eccessiva rigidità delle conseguenze derivanti da un'irregolare formazione del fascicolo, evenienza alla quale può porsi rimedio attraverso l'intervento del giudice che può sollecitare il pubblico ministero a riordinare il fascicolo nel rispetto delle norme relative alla sua formazione, rinviando, se del caso, anche l'udienza, con segnalazione della disfunzione al capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 124, comma 2, cod. proc. pen. La regressione del procedimento che conseguirebbe alla declaratoria di nullità potrebbe, poi, risultare contraria agli stessi legittimi interessi delle parti e in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo fissato dall'art. 111, comma 2, della Costituzione. - Sul potere del giudice di garantire l'effettività del contraddittorio, vedi, citata sentenza n. 16/1994
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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