Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2009
Corte cost., sent. 23 gennaio 2009, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2009
- Data di deposito
- 23 gennaio 2009
- Data di decisione
- 14 gennaio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 9, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 1, 1, decreto legislativo n. 3 del 8 gennaio 2007
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- legge n. 18 del 11 febbraio 1980
Massime
Massima n. 33125
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perchè gli stranieri extracomunitari possano fruire della indennità di accompagnamento per inabilità. Infatti, la sentenza n. 306 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni oggi impugnate, il che comporta il venir meno dell'oggetto della questione. -V. sentenza n. 306/2008 -Sulla manifesta inammissibilità per il venir meno dell'oggetto della questione v., citate, ordinanze n. 269/2008 e n. 19/2004.
Massima n. 33126
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1,del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 306 del 2008 aveva già dichiarato l'incostituzionalità della medesima disciplina, nella parte relativa alla indennità di accompagnamento, rilevando la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo e la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia: i medesimi rilievi valgono, a maggior ragione, per la pensione di inabilità, perché, mentre l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in rilievo, la pensione è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. Restano assorbite le ulteriori censure. -V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 306/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 – sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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