Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2009

Corte cost., sent. 2 aprile 2009, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2009
Data di deposito
2 aprile 2009
Data di decisione
1° aprile 2009
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:104

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2008

Parametri

Massime

Massima n. 33309

Non va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale assumendo che il d.P.C.m. 16 aprile 2008, impugnato per conflitto di attribuzione dalla Regione Marche, sarebbe privo «di sostanziale contenuto innovativo». Tale atto non si è infatti limitato a correggere errori materiali contenuti nel precedente d.P.C.m. del 2006, ma ha modificato la disciplina dell'ordine delle precedenze tra le varie autorità e quella del cerimoniale.

Massima n. 33310

Va disattesa - poiché riguarda, in realtà, il merito del conflitto tra enti - l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale assumendo che non vi sarebbe alcuna «menomazione della competenza costituzionalmente determinata» della Regione ricorrente.

Massima n. 33311

È infondata l'eccezione di genericità delle censure per mancata individuazione da parte della Regione ricorrente delle disposizioni asseritamente lesive delle prerogative regionali, poiché esse sono invece facilmente identificabili e risultano riferite all'intero d.P.C.m. che ha aggiornato le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche.

Massima n. 33312

Spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008. Come già dalla Corte chiarito, la determinazione dell'ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientra nella competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, sicché l'atto impugnato, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina dell'ordine delle precedenze stabilita dal d.P.C.m. del 2006, si configura come diretta espressione di tale competenza. - V., citata, sentenza n. 311 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il d.P.C.m. 16 aprile 2008 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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