Corte costituzionale
Sentenza n. 10/2009
Corte cost., sent. 23 gennaio 2009, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/2009
- Data di deposito
- 23 gennaio 2009
- Data di decisione
- 14 gennaio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Puglia n. 29 del 31 ottobre 2007
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 182, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 33120
L'oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità è individuato esclusivamente dall'ordinanza di rimessione e ne rimane estraneo l'esame di ulteriori parametri prospettati dalle parti private costituite. Sul punto, v., citate, sentenze n. 362 e n. 325/2008 e ordinanza n. 242/2006.
Massima n. 33121
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata valutazione della conformità alla normativa comunitaria in materia, avendo il rimettente non implausibilmente ritenuto irrilevante, nella questione, il riferimento al diritto comunitario.
Massima n. 33122
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza e omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione. Infatti, nelle ordinanze di rimessione il Tar rimettente motiva non implausibilmente il convincimento di dover sollevare questione di costituzionalità, avendo ritenuto che l'atto amministrativo impugnato fosse corretta applicazione della norma regionale e avendo ritenuto che ogni sforzo interpretativo per rendere quest'ultima conforme al dettato costituzionale si infrangesse contro i limiti che il nostro ordinamento pone all'attività ermeneutica.
Massima n. 33123
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per non corretta specificazione dell'oggetto del giudizio, per avere i rimettenti censurato il solo art. 3 della legge regionale. Invero, i rimettenti hanno individuato nel primo comma dell'art. 3 il nucleo centrale della legge e il venir meno della norma denunciata priva le altre disposizioni regionali di autonoma portata regolatrice.
Massima n. 33124
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 nonchè le restanti disposizioni della medesima legge. L'art. 3 limita lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi: ciò comporta un divieto non assoluto ma relativo di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, al quale si estendono le considerazioni svolte dalla precedente giurisprudenza della Corte secondo cui le norme regionali via via impugnate, che vietavano lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, erano in contrasto con l'art. 120 Cost., sotto il profilo della introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni. Ciò vale anche nel caso di specie, nonostante la norma impugnata introduca un divieto solo relativo. Parimenti fondata è la censura relativa alla violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. La norma viene a porsi in contrasto con quanto stabilito nell'art. 182, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che permette anche altre opzioni oltre a quella di utilizzare l'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti, mentre la disciplina regionale impugnata qualifica tale opzione come l'unica possibile. La declaratoria di incostituzionalità va estesa alle restanti disposizioni della legge de qua , che presentano una inscindibile connessione con quella oggetto di impugnazione. - Il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per i rifiuti speciali pericolosi - sentenze n. 12/2007, n. 62/2005, n. 505/2002 e n. 281/2000 - né per quelli speciali non pericolosi, sentenza n. 335/2001. - Sul fatto che le Regioni non possono adottare misure volte ad ostacolare la libera circolazione delle perone e delle cose fra le regioni v., citate, sentenze n. 64/2007, n. 247/2006, n. 62/2005 e n. 505/2002. - Sul vincolo imposto dall'art. 120 Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni v., citata, sentenza n. 161/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), nonché delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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