Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2009

Corte cost., sent. 23 gennaio 2009, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2009
Data di deposito
23 gennaio 2009
Data di decisione
14 gennaio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione Puglia n. 29 del 31 ottobre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33120

L'oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità è individuato esclusivamente dall'ordinanza di rimessione e ne rimane estraneo l'esame di ulteriori parametri prospettati dalle parti private costituite. Sul punto, v., citate, sentenze n. 362 e n. 325/2008 e ordinanza n. 242/2006.

Massima n. 33121

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata valutazione della conformità alla normativa comunitaria in materia, avendo il rimettente non implausibilmente ritenuto irrilevante, nella questione, il riferimento al diritto comunitario.

Massima n. 33122

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza e omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione. Infatti, nelle ordinanze di rimessione il Tar rimettente motiva non implausibilmente il convincimento di dover sollevare questione di costituzionalità, avendo ritenuto che l'atto amministrativo impugnato fosse corretta applicazione della norma regionale e avendo ritenuto che ogni sforzo interpretativo per rendere quest'ultima conforme al dettato costituzionale si infrangesse contro i limiti che il nostro ordinamento pone all'attività ermeneutica.

Massima n. 33123

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per non corretta specificazione dell'oggetto del giudizio, per avere i rimettenti censurato il solo art. 3 della legge regionale. Invero, i rimettenti hanno individuato nel primo comma dell'art. 3 il nucleo centrale della legge e il venir meno della norma denunciata priva le altre disposizioni regionali di autonoma portata regolatrice.

Massima n. 33124

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 nonchè le restanti disposizioni della medesima legge. L'art. 3 limita lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Regione Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi: ciò comporta un divieto non assoluto ma relativo di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, al quale si estendono le considerazioni svolte dalla precedente giurisprudenza della Corte secondo cui le norme regionali via via impugnate, che vietavano lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, erano in contrasto con l'art. 120 Cost., sotto il profilo della introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni. Ciò vale anche nel caso di specie, nonostante la norma impugnata introduca un divieto solo relativo. Parimenti fondata è la censura relativa alla violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. La norma viene a porsi in contrasto con quanto stabilito nell'art. 182, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che permette anche altre opzioni oltre a quella di utilizzare l'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti, mentre la disciplina regionale impugnata qualifica tale opzione come l'unica possibile. La declaratoria di incostituzionalità va estesa alle restanti disposizioni della legge de qua , che presentano una inscindibile connessione con quella oggetto di impugnazione. - Il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per i rifiuti speciali pericolosi - sentenze n. 12/2007, n. 62/2005, n. 505/2002 e n. 281/2000 - né per quelli speciali non pericolosi, sentenza n. 335/2001. - Sul fatto che le Regioni non possono adottare misure volte ad ostacolare la libera circolazione delle perone e delle cose fra le regioni v., citate, sentenze n. 64/2007, n. 247/2006, n. 62/2005 e n. 505/2002. - Sul vincolo imposto dall'art. 120 Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni v., citata, sentenza n. 161/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), nonché delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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