Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/2009
Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/2009
- Data di deposito
- 20 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:85
Parametri
- art. 50, Costituzione
- art. 132, comma 2, Costituzione
- art. 5, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33258
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino, in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione popolare n. 12 del 28 aprile 2008, avente ad oggetto "Aggregazione ad altre regioni dei comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione", nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari. Non sussiste, infatti, il requisito soggettivo del conflitto, in quanto, secondo il consolidato indirizzo della Corte, in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953; e neppure sussiste l'elemento oggettivo, dal momento che il ricorrente lamenta esclusivamente l'eventuale lesione di competenze proprie ed altrui, mirando sostanzialmente ad ottenere una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale per la tutela di diritti soggettivi. - Per l'inammissibilità di ricorsi alla Corte costituzionale proposti da singoli cittadini, v., citate, ordinanza s.n. del 27 luglio 1988, ordinanze nn. 189, 284 e 434 del 2008, n. 296 del 2006, n. 57 del 1971. In riferimento a tali pronunce - e alle "altre eventualmente costituenti giurisprudenza applicabile" per la decisione del ricorso - l'odierno ricorrente lamentava, altresì, la violazione del "diritto costituzionale alla conoscibilità ... delle opinioni dissenzienti e concorrenti, eventualmente manifestate dai componenti del collegio della Corte costituzionale giudicante".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal sig. F. R. T., in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione n. 12 del 28 aprile 2008, nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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