Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/2009
Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/2009
- Data di deposito
- 20 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 73-ter, decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995
- art. 9, comma 1, abrogato dall', decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001
- art. 15, decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003
- art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 33254
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione riguardo alla perdurante applicabilità di una disposizione di legge ormai abrogata (quale la norma nella specie censurata), poiché il rimettente ha fornito, anche se in modo sintetico, una non implausibile motivazione in ordine ai motivi che lo inducono, ratione temporis , ad applicare la censurata disposizione per decidere la controversia. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 200/2007.
Massima n. 33255
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, secondo il rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento - quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile - tra i vice brigadieri della Guardia di finanza ed il personale di pari grado delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri. Non è infatti configurabile alcuna violazione del principio di uguaglianza, in ragione della specialità degli ordinamenti posti a confronto in relazione alle funzioni assolte dalle singole Armi, in quanto le posizioni poste in comparazione non sono tra loro omogenee, così che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può considerarsi arbitraria. In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 91/1993.
Massima n. 33256
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, secondo il rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento - quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile - tra i vice brigadieri della Guardia di finanza ed il personale di pari grado delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, in quanto l'evocato precetto costituzionale non può essere invocato allo scopo di giustificare la pretesa al conseguimento di benefici economici di categoria. In senso analogo, v. le citate sentenze n. 290/2006, n. 216/2005, n. 480/2002 e n. 273/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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