Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2009

Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
83/2009
Data di deposito
20 marzo 2009
Data di decisione
11 marzo 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 73-ter, decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995
  • art. 9, comma 1, abrogato dall', decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001
  • art. 15, decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 33254

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione riguardo alla perdurante applicabilità di una disposizione di legge ormai abrogata (quale la norma nella specie censurata), poiché il rimettente ha fornito, anche se in modo sintetico, una non implausibile motivazione in ordine ai motivi che lo inducono, ratione temporis , ad applicare la censurata disposizione per decidere la controversia. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 200/2007.

Massima n. 33255

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, secondo il rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento - quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile - tra i vice brigadieri della Guardia di finanza ed il personale di pari grado delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri. Non è infatti configurabile alcuna violazione del principio di uguaglianza, in ragione della specialità degli ordinamenti posti a confronto in relazione alle funzioni assolte dalle singole Armi, in quanto le posizioni poste in comparazione non sono tra loro omogenee, così che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può considerarsi arbitraria. In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 91/1993.

Massima n. 33256

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73- ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, secondo il rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento - quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile - tra i vice brigadieri della Guardia di finanza ed il personale di pari grado delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, in quanto l'evocato precetto costituzionale non può essere invocato allo scopo di giustificare la pretesa al conseguimento di benefici economici di categoria. In senso analogo, v. le citate sentenze n. 290/2006, n. 216/2005, n. 480/2002 e n. 273/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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