Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/2009

Corte cost., ord. 20 marzo 2009, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
82/2009
Data di deposito
20 marzo 2009
Data di decisione
11 marzo 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 9 del 8 febbraio 2007
  • art. 3, comma 3, legge n. 9 del 8 febbraio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33252

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui istituisce apposite commissioni per la graduazione degli sfratti, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria: infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 16/2008, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. -Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 9/2007 v., citata, sentenza n. 16/2008. -Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 45, 22, 17 e 11/2009.

Massima n. 33253

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alle prefetture il compito di convocare e definire il funzionamento delle commissioni per la graduazione degli sfratti: infatti, detta norma è divenuta inapplicabile a seguito della declaratoria di incostituzionalità del precedente comma 2, con la conseguenza che difetta il requisito della rilevanza della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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