Corte costituzionale
Ordinanza n. 73/2009
Corte cost., ord. 13 marzo 2009, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 73/2009
- Data di deposito
- 13 marzo 2009
- Data di decisione
- 9 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 33239
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui configura come delitto l'esercizio delle attività di intermediazione finanziaria di cui ai d.lgs. emanati in attuazione della legge-delega 6 febbraio 1996, n. 52 in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati e commina pene edittali superiori a quelle indicate nella stessa legge. I rimettenti hanno individuato in modo errato la norma di delega in base alla quale apprezzare la sussistenza del vizio dedotto, in quanto hanno preso in esame esclusivamente i criteri specifici dettati dall'art. 15 della legge n. 52 del 1996 senza tener conto dei criteri generali stabiliti dalla medesima legge in tema di sanzioni; a tal proposito, l'art. 3 riconosce al legislatore delegato il potere di introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei d.lgs. e, pur fissando dei limiti di pena, ammette deroghe quando si tratti di sanzioni identiche a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività: ciò è quanto si rileva nella specie, poiché l'ipotesi di abusivismo di cui alla norma censurata è omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia ex art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e al delitto di abusiva attività finanziaria ex art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, al cui trattamento sanzionatorio è stata allineata. - Sulla manifesta inammissibilità per erronea individuazione della norma di delega v., citate, sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003. - V., altresì, il precedente specifico citato, ordinanza n. 194/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Alessandria e dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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