Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/2009

Corte cost., ord. 13 marzo 2009, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
73/2009
Data di deposito
13 marzo 2009
Data di decisione
9 marzo 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 33239

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui configura come delitto l'esercizio delle attività di intermediazione finanziaria di cui ai d.lgs. emanati in attuazione della legge-delega 6 febbraio 1996, n. 52 in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati e commina pene edittali superiori a quelle indicate nella stessa legge. I rimettenti hanno individuato in modo errato la norma di delega in base alla quale apprezzare la sussistenza del vizio dedotto, in quanto hanno preso in esame esclusivamente i criteri specifici dettati dall'art. 15 della legge n. 52 del 1996 senza tener conto dei criteri generali stabiliti dalla medesima legge in tema di sanzioni; a tal proposito, l'art. 3 riconosce al legislatore delegato il potere di introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei d.lgs. e, pur fissando dei limiti di pena, ammette deroghe quando si tratti di sanzioni identiche a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività: ciò è quanto si rileva nella specie, poiché l'ipotesi di abusivismo di cui alla norma censurata è omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia ex art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e al delitto di abusiva attività finanziaria ex art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, al cui trattamento sanzionatorio è stata allineata. - Sulla manifesta inammissibilità per erronea individuazione della norma di delega v., citate, sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003. - V., altresì, il precedente specifico citato, ordinanza n. 194/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Alessandria e dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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