Corte costituzionale
Ordinanza n. 71/2009
Corte cost., ord. 13 marzo 2009, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 71/2009
- Data di deposito
- 13 marzo 2009
- Data di decisione
- 9 marzo 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, All. a), n. 1), regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 33237
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, numero 1), dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., nella parte in cui richiede, per l'ammissione in prova al servizio di autoferrotranviere, il possesso della cittadinanza italiana. Invero, premesso che il diritto vivente e la stessa giurisprudenza costituzionale escludono che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale valga a far ritenere illecito il comportamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, la questione proposta non è rilevante nel giudizio principale, in quanto l'azienda convenuta non potrebbe comunque essere condannata al risarcimento del danno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. - Sul fatto che la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone una regola di condotta, può rilevare nel giudizio a quo solo se la disposizione era vigente e conoscibile al tempo del fatto v., citata, sentenza n. 202/1991. - Sul diritto vivente che esclude che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte valga a far ritenere illecito il comportamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima v., citata, ex plurimis , Cass., sez. lav., 13 novembre 2007, n. 23565.
Per questi motivi
per questi motivi
la Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, numero 1), dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, giudice monocratico del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze