Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/2009

Corte cost., ord. 13 marzo 2009, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
71/2009
Data di deposito
13 marzo 2009
Data di decisione
9 marzo 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, All. a), n. 1), regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 33237

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, numero 1), dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., nella parte in cui richiede, per l'ammissione in prova al servizio di autoferrotranviere, il possesso della cittadinanza italiana. Invero, premesso che il diritto vivente e la stessa giurisprudenza costituzionale escludono che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale valga a far ritenere illecito il comportamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, la questione proposta non è rilevante nel giudizio principale, in quanto l'azienda convenuta non potrebbe comunque essere condannata al risarcimento del danno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. - Sul fatto che la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone una regola di condotta, può rilevare nel giudizio a quo solo se la disposizione era vigente e conoscibile al tempo del fatto v., citata, sentenza n. 202/1991. - Sul diritto vivente che esclude che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte valga a far ritenere illecito il comportamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima v., citata, ex plurimis , Cass., sez. lav., 13 novembre 2007, n. 23565.

Per questi motivi

per questi motivi

la Corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, numero 1), dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, giudice monocratico del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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