Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/2009
Corte cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/2009
- Data di deposito
- 16 gennaio 2009
- Data di decisione
- 12 gennaio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 33116
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5- ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5- bis. Infatti, le questioni sono sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007, e manifestamente inammissibili con le ordinanze numeri 167 e 354 del 2007 e numeri 52 e 273 del 2008, e i provvedimenti di rimessione non prospettano alcun nuovo elemento di valutazione che induca a discostarsi dalle conclusioni raggiunte e più volte ribadite. - V., citati, i precedenti specifici di cui alla sentenza n. 22/2007 e alle ordinanze n. 167 e 354/2007 e n. 52 e 273/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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