Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/2009

Corte cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
7/2009
Data di deposito
16 gennaio 2009
Data di decisione
12 gennaio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:7

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33116

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5- ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5- bis. Infatti, le questioni sono sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007, e manifestamente inammissibili con le ordinanze numeri 167 e 354 del 2007 e numeri 52 e 273 del 2008, e i provvedimenti di rimessione non prospettano alcun nuovo elemento di valutazione che induca a discostarsi dalle conclusioni raggiunte e più volte ribadite. - V., citati, i precedenti specifici di cui alla sentenza n. 22/2007 e alle ordinanze n. 167 e 354/2007 e n. 52 e 273/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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