Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/2009
Corte cost., ord. 5 marzo 2009, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/2009
- Data di deposito
- 5 marzo 2009
- Data di decisione
- 25 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, quinquies, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 6, decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 33232
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, e non meramente facoltativo, per il delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore. Infatti, identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 236 del 2008 e non sono stati addotti nuovi argomenti di censura, diversi da quelli già esaminati in precedenza. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 236/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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