Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/2009
Corte cost., ord. 18 febbraio 2009, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/2009
- Data di deposito
- 18 febbraio 2009
- Data di decisione
- 11 febbraio 2009
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, capoverso 8°, legge della Regione Calabria n. 14 del 24 novembre 2006
- art. 4, comma 1, capoverso 13°, legge della Regione Calabria n. 14 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33192
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ottavo capoverso, e dell'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) e all'art. 118 della Costituzione. Invero, in considerazione delle modifiche apportate successivamente alla proposizione del ricorso dalla Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, alla disciplina oggetto delle censure - attraverso l'introduzione di forme di coordinamento e collaborazione con gli organi statali competenti, nelle procedure relative alla formazione degli strumenti di pianificazione - il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che le stesse abbiano sostanzialmente recepito le censure proposte. La suddetta rinuncia, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, in quanto è stata accettata in udienza dal difensore della Regione senza una corrispondente deliberazione di accettazione della Giunta regionale, può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi - nella specie il fatto che non risulta che la norma impugnata abbia avuto medio tempore applicazione - una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente. - Sulla cessazione della materia del contendere nelle ipotesi di dichiarazione di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, v., citate, ordinanze n. 418 e n. 320 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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