Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/2009

Corte cost., ord. 18 febbraio 2009, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
53/2009
Data di deposito
18 febbraio 2009
Data di decisione
11 febbraio 2009
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, capoverso 8°, legge della Regione Calabria n. 14 del 24 novembre 2006
  • art. 4, comma 1, capoverso 13°, legge della Regione Calabria n. 14 del 24 novembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33192

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ottavo capoverso, e dell'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) e all'art. 118 della Costituzione. Invero, in considerazione delle modifiche apportate successivamente alla proposizione del ricorso dalla Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, alla disciplina oggetto delle censure - attraverso l'introduzione di forme di coordinamento e collaborazione con gli organi statali competenti, nelle procedure relative alla formazione degli strumenti di pianificazione - il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che le stesse abbiano sostanzialmente recepito le censure proposte. La suddetta rinuncia, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, in quanto è stata accettata in udienza dal difensore della Regione senza una corrispondente deliberazione di accettazione della Giunta regionale, può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi - nella specie il fatto che non risulta che la norma impugnata abbia avuto medio tempore applicazione - una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente. - Sulla cessazione della materia del contendere nelle ipotesi di dichiarazione di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, v., citate, ordinanze n. 418 e n. 320 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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