Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2009

Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/2009
Data di deposito
13 febbraio 2009
Data di decisione
9 febbraio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:46

Norme oggetto del giudizio

  • Tariffa Allegata, Parte I, art. 1, nota II-bis, co 4, ultimo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986

Parametri

Massime

Massima n. 33180

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II- bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, in quanto - avendo il contribuente acquistato la piena proprietà e non la nuda proprietà, o un mero diritto reale di godimento - il rimettente non deve fare applicazione, nel giudizio principale, della suddetta norma denunciata.

Massima n. 33181

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II- bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il rimettente muove dall'erroneo presupposto che la situazione di chi effettua il "primo acquisto" sia omogenea rispetto a quella di chi effettua il secondo acquisto; diversamente, la disposizione denunciata ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale; sicché non è irragionevole che il legislatore, al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni, richieda, con riferimento all'acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e più restrittiva rispetto a quelle stabilite per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto del primo immobile, in particolare dalla lettera a ) del comma 1 della nota II- bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (e cioè che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano); ne discende che la previsione della decadenza dai benefici fiscali "prima casa" per chi non adibisca a propria abitazione principale il nuovo immobile acquistato è adeguata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni. In senso analogo, sui limiti (palese arbitrarietà od irrazionalità) posti al legislatore in tema di agevolazioni, v. le citate sentenze n. 346/2003 e n. 431/1997 e ordinanze n. 124/2006 e n. 275/2005.

Massima n. 33182

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II- bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata in riferimento all'art. 35, primo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma denunciata renderebbe più disagevole il lavoro, nei limiti in cui impedisce il "riacquisto" dell'immobile che non si identifichi anche con l'abitazione principale, e determinerebbe pregiudizio alla libertà di emigrazione, nei limiti in cui impedisce il "riacquisto" di un immobile senza il rientro in Italia. Difatti, il parametro evocato non ha nulla a che vedere con le agevolazioni tributarie in materia di acquisto di immobili, avendo per oggetto la tutela del lavoro e la libertà di emigrazione, sia perché il parametro evocato non ha nulla a che vedere con le agevolazioni tributarie in materia di acquisto di immobili, avendo per oggetto la tutela del lavoro e la libertà di emigrazione, sia perché la norma denunciata non impedisce al lavoratore o al cittadino emigrato all'estero «il "riacquisto" di un immobile», ma si limita a fissare specifiche condizioni per evitare la decadenza da agevolazioni fiscali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare […] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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