Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/2009

Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
45/2009
Data di deposito
13 febbraio 2009
Data di decisione
9 febbraio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 4, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 8, comma 1, lett. e), f), h) ed i), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 8, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 9, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 9, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 12, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33179

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, comma 1, lett. e ), f ), h ) ed i ), e 2; 9, commi 1, lett. c ), e 2; 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 350 del 2008, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, sicchè la sollevata questione, relativa alle medesime disposizioni, è divenuta priva di oggetto. Infatti, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia di illegittimità, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis , ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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