Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/2009
Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/2009
- Data di deposito
- 13 febbraio 2009
- Data di decisione
- 9 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 4, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 8, comma 1, lett. e), f), h) ed i), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 8, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 9, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 9, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
- art. 12, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33179
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, comma 1, lett. e ), f ), h ) ed i ), e 2; 9, commi 1, lett. c ), e 2; 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 350 del 2008, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, sicchè la sollevata questione, relativa alle medesime disposizioni, è divenuta priva di oggetto. Infatti, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia di illegittimità, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis , ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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