Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/2009

Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
43/2009
Data di deposito
13 febbraio 2009
Data di decisione
9 febbraio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 30 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33176

È inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale di soggetti estranei al giudizio a quo a meno che siano portatori di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla decisione della Corte e, più specificamente, a patto che detta incidenza derivi dall'immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del procedimento nel quale è sollevata la questione. - Sull'intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo , v., citate, sentenze n. 440 del 2005, n. 279 del 2006, n. 245 del 2007, nonché ordinanze n. 251 del 2002 e n. 250 del 2007.

Massima n. 33177

Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lettera b) della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'avvalimento, per gli enti individuati dalla Giunta regionale, del patrocinio dell'Avvocatura regionale. Successivamente all'ordinanza di remissione, la norma impugnata è stata sostituita dall'art. 10 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, che ha esplicitamente abrogato l'obbligo, per gli enti pubblici operanti nell'ambito della Regione Lombardia, di far ricorso agli avvocati della Regione e ha stabilito, a loro carico, un mero onere di comunicazione dell'esistenza della vertenza alla Giunta della Regione. Alla luce di tale ius superveniens , si rende, pertanto, necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. - Sulla restituzione degli atti per la sopravvenienza di uno ius superveniens , v., citata, ordinanza n. 303 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento del Consiglio Nazionale Forense;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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