Corte costituzionale
Ordinanza n. 42/2009
Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 42/2009
- Data di deposito
- 13 febbraio 2009
- Data di decisione
- 9 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 9, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33175
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 298/2008 e non risultano addotti profili o argomenti di censura diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. - V. il precedente citato, sentenza n. 298/2008 - Sulle differenze fra processo dinanzi al giudice di pace e processo dinanzi al tribunale v., citate, ex multis , ordinanze n. 28/2007, n. 85 e n. 415/2005, n. 349/2004. - Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citata, ex plurimis , sentenza n. 342/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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