Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/2009

Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
42/2009
Data di deposito
13 febbraio 2009
Data di decisione
9 febbraio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 9, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33175

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 298/2008 e non risultano addotti profili o argomenti di censura diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. - V. il precedente citato, sentenza n. 298/2008 - Sulle differenze fra processo dinanzi al giudice di pace e processo dinanzi al tribunale v., citate, ex multis , ordinanze n. 28/2007, n. 85 e n. 415/2005, n. 349/2004. - Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citata, ex plurimis , sentenza n. 342/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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