Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/2009
Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/2009
- Data di deposito
- 13 febbraio 2009
- Data di decisione
- 9 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 5, bis, decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 33174
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio dello Stato dopo essere stato espulso ai sensi del precedente comma 5- ter , non contiene la clausola "senza giustificato motivo". Premesso che le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili solo in caso di irragionevolezza, appare evidente l'eterogeneità tra la fattispecie censurata e quella, posta a raffronto, del reato di indebita inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, poiché, mentre in questo caso si è di fronte ad un comportamento omissivo, nell'altro lo straniero, già resosi inottemperante all'ordine di allontanamento e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, è rientrato illegalmente nel territorio. Pertanto, a fronte della peculiarità della fattispecie, non appare irragionevole la scelta di non attribuire rilievo a circostanze diverse dalle esimenti di carattere generale. Va esclusa anche la violazione della finalità rieducativa della pena, prospettata dal rimettente come conseguenza automatica della presunta irragionevolezza. -Sulla discrezionalità legislativa in materia di configurazione delle fattispecie criminose e dei relativi trattamento sanzionatori v., citate, ex plurimis , sentenza n. 394/2006 e ordinanza n. 292/2006. -Sul confronto fra fattispecie necessariamente omogenee v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 71 e n. 30/2007. -Sulla formula "senza giustificato motivo" v., citata, sentenza n. 5/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli att. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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