Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2009

Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
41/2009
Data di deposito
13 febbraio 2009
Data di decisione
9 febbraio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33174

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio dello Stato dopo essere stato espulso ai sensi del precedente comma 5- ter , non contiene la clausola "senza giustificato motivo". Premesso che le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili solo in caso di irragionevolezza, appare evidente l'eterogeneità tra la fattispecie censurata e quella, posta a raffronto, del reato di indebita inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, poiché, mentre in questo caso si è di fronte ad un comportamento omissivo, nell'altro lo straniero, già resosi inottemperante all'ordine di allontanamento e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, è rientrato illegalmente nel territorio. Pertanto, a fronte della peculiarità della fattispecie, non appare irragionevole la scelta di non attribuire rilievo a circostanze diverse dalle esimenti di carattere generale. Va esclusa anche la violazione della finalità rieducativa della pena, prospettata dal rimettente come conseguenza automatica della presunta irragionevolezza. -Sulla discrezionalità legislativa in materia di configurazione delle fattispecie criminose e dei relativi trattamento sanzionatori v., citate, ex plurimis , sentenza n. 394/2006 e ordinanza n. 292/2006. -Sul confronto fra fattispecie necessariamente omogenee v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 71 e n. 30/2007. -Sulla formula "senza giustificato motivo" v., citata, sentenza n. 5/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli att. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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