Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/2009
Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/2009
- Data di deposito
- 13 febbraio 2009
- Data di decisione
- 9 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 166 del 24 aprile 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33173
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che il diritto di cui al comma 5- bis dell'art. 5- bis della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto. Invero, premesso che, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia, il legislatore ha un'ampia possibilità di scelta nel dettare la relativa disciplina transitoria, salvo il limite del rispetto di posizioni soggettive già maturate e quello della palese irragionevolezza, la scelta compiuta dal legislatore, nel caso di specie, non comporta alcuna lesione di posizioni soggettive preesistenti. Inoltre, il generale principio secondo il quale la collocazione in tempi diversi di atti o fatti altrimenti identici può giustificare la diversità della loro disciplina nel caso in esame si specifica osservando che il penultimo concorso precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 166 del 2006 risale al 2002, cioè a quattro anni prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, sicché il lungo periodo di tempo intercorrente dal superamento della prova preselettiva al concorso rispetto al quale dovrebbe operare può lasciar presumere che la formazione a suo tempo esistente sia venuta meno per fisiologica dimenticanza o per il mutare del contesto ordinamentale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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