Corte costituzionale
Ordinanza n. 39/2009
Corte cost., ord. 13 febbraio 2009, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 39/2009
- Data di deposito
- 13 febbraio 2009
- Data di decisione
- 9 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:39
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33172
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., ove non prevedono che, in caso di plurime violazioni del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, si applichi la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identità di disegno criminoso. Infatti, dall'esame dell'ordinanza non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, con conseguente insufficiente descrizione della fattispecie, e la questione appare, allo Stato, ipotetica o almeno prematura. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 398 e n. 49/2008, n. 421/2007. - V. citata, altresì, ordinanza n. 14/2007. - Su questioni ipotetiche o premature v., citate, sentenza n. 66/2005 e ordinanze n. 398/2008, n. 311 e n. 56/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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