Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/2009
Corte cost., ord. 18 dicembre 2009, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/2009
- Data di deposito
- 18 dicembre 2009
- Data di decisione
- 14 dicembre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge n. 154 del 17 febbraio 1992
- art. 117, comma 7, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 154 del 17 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 34201
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 4, comma 3 [ recte : art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e dell'art. 117, comma 7, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurati, in riferimento all'artt. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di nullità delle clausole di contratti bancari perché indeterminate, identificano il tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti «la conclusione del contratto». Infatti, il rimettente non sperimenta la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, posto che una possibile lettura alternativa delle norme censurate, nel senso della non applicabilità del censurato meccanismo sostitutivo di eterointegrazione ai contratti de quibus conclusi anteriormente alla entrata in vigore delle norme medesime, consente di superare gli evocati dubbi di incostituzionalità (con diretta incidenza anche sul profilo della rilevanza della questione). Sulla manifesta inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 244 e n. 155 del 2009). Sulla possibilità di una lettura alternativa che, peraltro, inciderebbe direttamente anche sul concomitante profilo della rilevanza della questione, v., citata, ordinanza n. 171 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3 [recte: art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell’art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – dal giudice unico del Tribunale ordinario di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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