Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/2009

Corte cost., ord. 11 dicembre 2009, n. 331

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
331/2009
Data di deposito
11 dicembre 2009
Data di decisione
2 dicembre 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:331

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34185

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f ), dello stesso articolo, e 185, comma 3, cod. proc. pen., impugnata, in riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui prescriverebbe «la rinnovazione dell'intera udienza preliminare, anziché del solo decreto che dispone il giudizio, nel caso di nullità del decreto predetto per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione». Premesso che il rimettente non valuta e non indica in concreto a quali eventuali ulteriori atti dell'udienza preliminare debba comunicarsi la nullità, il dubbio di costituzionalità è fondato su un'interpretazione errata della censurata disciplina legislativa, la quale non implica affatto che a tutte le ipotesi di declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio debba necessariamente fare seguito un'integrale ripetizione dell'udienza preliminare. Invero, l'art. 185 cod. proc. pen. circoscrive l'effetto estensivo della nullità ai soli atti successivi che siano legati all'atto viziato da un rapporto di dipendenza causale e ne costituiscano, quindi, la conseguenza logica e giuridica. Pertanto, estendendosi la nullità derivata ai soli atti successivi e non anche a quelli antecedenti, la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione non può invalidare anche atti del procedimento precedenti a quello oggetto di tale declaratoria, sicché la regressione del processo all'udienza preliminare si realizza fino al momento e all'atto in cui il giudice di tale udienza, avendo già dichiarata chiusa la discussione delle parti, procede alla deliberazione; anzi, e più precisamente, alla sola parte di questa che, di seguito alla disposizione del giudizio e all'indicazione del giudice a questo competente, attiene alla precisa individuazione e indicazione «del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f), dello stesso articolo, e 185, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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