Corte costituzionale
Ordinanza n. 327/2009
Corte cost., ord. 4 dicembre 2009, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 327/2009
- Data di deposito
- 4 dicembre 2009
- Data di decisione
- 30 novembre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 34172
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 28 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la conseguenza che la questione proposta è divenuta priva di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. >Sul fatto che l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente v., citate, ex multis , ordinanze nn. 205/2009 e n. 449/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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