Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/2009

Corte cost., ord. 4 dicembre 2009, n. 327

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
327/2009
Data di deposito
4 dicembre 2009
Data di decisione
30 novembre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:327

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 34172

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 28 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la conseguenza che la questione proposta è divenuta priva di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. >Sul fatto che l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente v., citate, ex multis , ordinanze nn. 205/2009 e n. 449/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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