Corte costituzionale
Ordinanza n. 313/2009
Corte cost., ord. 26 novembre 2009, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 313/2009
- Data di deposito
- 26 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:313
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 9, comma 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 34130
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui consente l'arresto al di fuori dei casi di flagranza nel caso di violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Se con la sentenza n. 161 del 2009 si è ritenuta non irragionevole la scelta di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite inerenti alla misura de qua , a maggior ragione appare non irragionevole la previsione che consente, per quegli stessi casi, l'arresto fuori flagranza. Inoltre, quanto alla lesione della libertà personale, la Corte ha già affermato che la previsione dell'arresto facoltativo fuori flagranza del sorvegliato speciale che violi gli obblighi imposti con la misura risponde ai requisiti di tassatività, eccezionalità, necessità ed urgenza e che, comunque, l'arresto rimane soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 161/2009 e n. 64/1977, ordinanza n. 293/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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