Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/2009
Corte cost., ord. 20 novembre 2009, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/2009
- Data di deposito
- 20 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34112
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, pur non avendo quest'ultima rinunciato al ricorso. Infatti, poiché successivamente alla proposizione del ricorso è entrato in vigore, in senso satisfattivo della pretesa avanzata dalla ricorrente, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che ha espressamente abrogato la disposizione censurata, la Regione ricorrente ha dato atto che la norma impugnata non ha avuto medio tempore applicazione ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di modifica della norma censurata che non abbia, medio tempore , prodotto effetti v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 345 del 2006, n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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