Corte costituzionale
Ordinanza n. 300/2009
Corte cost., ord. 20 novembre 2009, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 300/2009
- Data di deposito
- 20 novembre 2009
- Data di decisione
- 16 novembre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:300
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 34106
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b) , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, per avere il giudice già fatto applicazione, nel giudizio a quo , della censurata disposizione. E' inoltre contraddittoria la prospettazione della questione, dato che, nella stessa ordinanza di rimessione, l'avviso di pagamento della TIA è qualificato sia come «atto di imposizione» sia come richiesta di un «corrispettivo» privatistico. La Corte, a prescindere da tali cause di manifesta inammissibilità, ha affermato che la questione sarebbe comunque manifestamente infondata, avendo con la sentenza n. 238 del 2009, già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevata, in riferimento al secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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