Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/2009
Corte cost., ord. 30 luglio 2009, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/2009
- Data di deposito
- 30 luglio 2009
- Data di decisione
- 23 luglio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 33879
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, le ordinanze di rimessione non contengono nel dispositivo l'indicazione del petitum . -V., citate, ordinanze n. 242 e n. 100/2007.
Massima n. 33880
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento all'art.53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, l'ordinanza di rimessione non ha indicato elementi essenziali della fattispecie concreta.
Massima n. 33881
Deve essere disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, successivamente alla proposizione delle questioni, è mutato il quadro normativo, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. V., citate, ex multis , ordinanze n. 112, 43 e 26/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma e dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, con le ordinanze indicate in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Genova e alla Commissione tributaria provinciale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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