Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/2009

Corte cost., ord. 30 luglio 2009, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
258/2009
Data di deposito
30 luglio 2009
Data di decisione
23 luglio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:258

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33879

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, le ordinanze di rimessione non contengono nel dispositivo l'indicazione del petitum . -V., citate, ordinanze n. 242 e n. 100/2007.

Massima n. 33880

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento all'art.53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, l'ordinanza di rimessione non ha indicato elementi essenziali della fattispecie concreta.

Massima n. 33881

Deve essere disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, successivamente alla proposizione delle questioni, è mutato il quadro normativo, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. V., citate, ex multis , ordinanze n. 112, 43 e 26/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma e dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, con le ordinanze indicate in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Genova e alla Commissione tributaria provinciale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze