Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/2009

Corte cost., ord. 22 luglio 2009, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/2009
Data di deposito
22 luglio 2009
Data di decisione
14 luglio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54-bis, decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995
  • art. 29, comma 1, decreto legislativo n. 83 del 28 febbraio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 33607

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54- bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. Anche se la disposizione sottoposta a scrutinio di costituzionalità è stata successivamente abrogata, il giudice rimettente ha motivato non implausibilmente in ordine ai motivi che lo inducono, ratione temporis , a ritenere applicabile la censurata disposizione per decidere la controversia.

Massima n. 33608

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54- bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Non è, infatti, invocabile la violazione del principio di uguaglianza in considerazione sia dell'inidoneità della norma censurata a fungere da utile tertium comparationis , per estendere tale disciplina ai casi non previsti, sia della mancanza di omogeneità tra le categorie e le posizioni degli appartenenti a corpi diversi, stante la specialità degli ordinamenti posti a confronto. Va, poi, esclusa la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in ragione dell'asserito contrasto del suddetto regime normativo col principio direttivo di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, il quale avrebbe imposto al legislatore delegato la tendenziale omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi degli appartenenti al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del personale delle Forze armate. Né tale legge, né le norme successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identità di posizioni e trattamenti, ma realizzare "una sostanziale equiordinazione di compiti e dei connessi trattamenti economici" delle diverse forze di polizia. Del resto, le funzioni svolte e i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate sicché, data la non comparabilità delle rispettive posizioni, la scelta, nella specie operata dal legislatore, rientra nel corretto esercizio, non arbitrario né manifestamente irragionevole, della discrezionalità a lui riservata. Sull'inidoneità della norma censurata a fungere da utile tertium comparationis , per estendere tale disciplina ai casi non previsti, vedi, citate, sentenze n. 344/2008 e n. 206/2004; ordinanza n. 178/2006. Sull'esclusione della violazione del principio di uguaglianza stante la natura non omogenea delle posizioni poste in comparazione, vedi citata, ordinanza n. 83/2009, anche con specifico riferimento agli appartenenti all'ordinamento militareIn ordine al sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, vedi, citate, sentenze n. 426/2008 e n. 341/2007. Sugli obiettivi perseguiti dalla legge delega, vedi, citate, sentenze n. 451/2000, n. 63/1998, n. 465 e n. 65/1997; ordinanze n. 331 e n. 151/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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