Corte costituzionale
Ordinanza n. 220/2009
Corte cost., ord. 17 luglio 2009, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 220/2009
- Data di deposito
- 17 luglio 2009
- Data di decisione
- 8 luglio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:220
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33592
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di motivare sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio, e impediscono al giudice, in sede di liquidazione degli onorari spettanti al difensore, di accertare se, sin dall'inizio, la pretesa fatta valere fosse palesemente non fondata. Il rimettente, infatti, non ha adeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, posto che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122 d.P.R. n.115/2002), sia la revoca, ex post , dell'ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso d.P.R.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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