Corte costituzionale

Ordinanza n. 218/2009

Corte cost., ord. 17 luglio 2009, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
218/2009
Data di deposito
17 luglio 2009
Data di decisione
8 luglio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:218

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33590

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, censurato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP). In effetti, la sentenza n. 141/2009 ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità, osservando come il CIMP sia una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità: l'odierno rimettente non ha prospettato argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già scrutinate. -V. il precedente citato, sentenza n. 141/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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